Il Tar del Lazio nel settembre 2015 ha accolto il ricorso presentato dalla ditta ECOCAR che si era aggiudicata presso il Comune di Anzio l’appalto per la raccolta dei rifiuti, unitamente alla Gesam, per poi vedersi annullare il provvedimento di aggiudicazione a causa della pendenza di un’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Roma.
In seguita al ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, la EcoCar, con una serie di peripezie giuridiche, è riuscita ad ottenere che venga ricostituita la posizione di aggiudicataria definitiva della gara in capo alla ditta ricorrente.
La revoca dell’Aggiudicazione della gara
La vicenda relativa all’appalto per l’aggiudicazione dei servizi di raccolta della nettezza urbana ha rappresentato ad Anzio un motivo di vera e propria impasse, nonché un vero e proprio pastrocchio giuridico.
In sintesi questo è ciò che è accaduto. Il Comune, successivamente a regolare gara, assegnava l’appalto inerente alla raccolta dei rifiuti solido urbani alla ditta EcoCar, la quale risultava vincitrice insieme alla ditta Gesam.
Subito dopo, però, l’aggiudicazione veniva annullata in virtù dell’emissione da parte della Prefettura di Roma di un’interdittiva antimafia a carico della EcoCar, ossia di una misura a carattere preventivo che prescinde da un accertamento penale definitivo ma interviene ogniqualvolta sussista un fumus di illegalità; detta misura impedisce alle società che ne sono destinatarie di partecipare e successivamente di aggiudicarsi appalti pubblici ed ha lo scopo di escludere dagli affari con lo Stato tutte quelle ditte che non svolgano un’attività imprenditoriale cristallina.
Il Comune, alla luce di ciò, procedeva pertanto alla revoca dell’aggiudicazione definitiva e con determina dirigenziale procedeva all’assegnazione della raccolta rifiuti alla Camassa Ambiente.
Di qui l’inizio della bagarre giudiziaria. La EcoCar incardinava due diversi procedimenti innanzi al Tar del Lazio: il primo volto a far valere la decadenza dell’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura, mentre il secondo ineriva la determina dirigenziale con cui era stato assegnato alla Camassa Ambiente il servizio relativo alla nettezza urbana, nonostante l’esito della precedente gara d’appalto.
A ciò deve aggiungersi che precedentemente, nel 2014, il Tar aveva già avuto modo di pronunciarsi su un’interdittiva antimafia inerente la medesima ditta con riferimento ad un appalto presso il Comune di Gaeta, pronunciandosi anche in quell’occasione in favore della ricorrente. È più che logico quindi che, anche nel caso di specie, si sia aderito a tali tesi per non creare un contrasto giurisprudenziale che sarebbe risultato assolutamente illogico.
Nel frattempo, dal 20 maggio 2015, iniziava ad occuparsi della raccolta differenziata del Comune la nuova Camassa Ambiente, sulla quale peraltro i cittadini non hanno mai espresso commenti lusinghieri, definendo la cittadina mai così sporca come nei mesi in cui tale società si è occupata della nettezza urbana.
Sparizione del fascicolo di causa
La pronuncia del Tar inizialmente si era fatta molto attendere, tanto da indurre i più maliziosi a ipotizzare pressioni o strane collaborazioni tra i legali delle società coinvolte e i magistrati.
Le voci erano state alimentate in particolare da un episodio di sparizione del fascicolo di causa prima dell’udienza de 24 giugno 2015, in cui si sarebbe dovuto decidere sull’eventuale decadenza dell’interdittiva. E così è stato. Il Tribunale ha giudicato non applicabile l’interdittiva antimafia alla società EcoCar.
Di conseguenza, sulla base di tale decisione, intervenuta cronologicamente prima della decisione sulla determina di assegnazione del servizio alla Camassa, il Tar il 17 luglio ha poi censurato tale atto, dichiarando ricostituita in capo ad EcoCar la posizione di aggiudicataria definitiva della gara di appalto, annullando contestualmente i provvedimenti impugnati.
Servizio gestione dei rifiuti
Le superiori sentenza non hanno tuttavia risolto in maniera definitiva il problema concreto di come intervenire per il ripristino dell’assegnazione del servizio.
A questo punto invero il Comune, nella persona del dirigente dell’area ambiente avrebbe dovuto provvedere all’emissione di un nuovo atto di aggiudicazione. Se non che, è stato osservato come il Tar non abbia la competenza per intervenire e annullare l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura, la quale pertanto resta in piedi sino a che non sia la stessa Prefettura a procedere al suo annullamento, di fatto continuando, anche alla luce della decisione del Tribunale N. 11249/2015 della sezione seconda bis del Tar Lazio, ad impedire che la EcoCarpossa aggiudicarsi la gestione del servizio.
Tale vicenda non ha mancato di suscitare anche tensioni all’interno dell’amministrazione, segnatamente tra il dirigente dell’Area Ambiente e l’assessore alle politiche ambientali, che ha visto anche l’intervento del Sindaco. Prima ancora della sentenza del 17 luglio 2015 relativa alla determina dirigenziale per l’assegnazione a Camassa Ambiente, si erano create delle spaccature, in quanto l’assessore avrebbe voluto una presa di posizione immediata in favore della EcoCar, mentre il dirigente rilevava le problematiche tecniche che la situazione comportava.
Un pasticcio giuridico che dovrà necessariamente essere risolto in via interpretativa qualora la Prefettura non provveda ad annullare il provvedimento di interdittiva antimafia.
Ruolo del dirigente comunale
La superiore narrazione fa comprendere quanto sia difficile il ruolo dei tecnici comunali, dal funzionario al dirigente, che si trovano quotidianamente a dover trovare un punto di incontro e di compatibilità tra le sentenze del Tar, i provvedimenti emessi da altri enti, nonché i provvedimenti emessi dall’amministrazione di cui fanno parte.
Si tratta di un’operazione non sempre agevole, tutt’altro. Molto spesso accade, specie se si toccano materie come gli appalti o peggio ancora l’urbanistica, che ci si trovi a navigare in un oceano di leggi, regolamenti, circolari e atti amministrativi, che inchiodano le gambe sino a far annegare il naufrago.
L’aspetto peggiore di tutto ciò è dato dal fatto che, dovendosi nella maggior parte delle ipotesi affidare ad un’attività ermeneutica, i risultati di tale attività non siano sempre gli stessi, cambiando inevitabilmente a seconda dell’interprete che si accinge a fornire la propria lettura delle norme.
Ne deriva la sconsolante e terrificante conseguenza di una non uniforme applicazione del diritto sul territorio.
Ciò che vale per il comune di Anzio potrebbe non valere per il comune di Aprilia o per quello di Nettuno. Le posizioni assunte dai diversi dirigenti faranno la differenza.
Nel caso di specie, è evidente che non si possa entrare nel merito della decisione del Tar, in quanto non si conoscono gli elementi che hanno portato la Prefettura all’emissione di un’interdittava antimafia, ma di sicuro c’è che la magistratura non ha ritenuto corretto l’operato dell’amministrazione pubblica, ivi compresa la prefettura, ragion per cui è assurdo che non vi siano gli strumenti per dare seguito ad una decisione già presa e che sempre più spesso la vicenda finisca in mano ad Avvocati Amministrativisti.

