Sentenza 266/16 Uff. ind. Prel. Prostituzione Minorile

Ufficio Indagini preliminari Roma, 20/09/2016 n. 266

Intestazione

LA GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE  DEL TRIBUNALE DI ROMA                       

ha pronunciato e pubblicato la seguente                                                                

SENTENZA  Emessa ex art. 442 cpp con il rito abbreviato                         

Nei confronti di:    

Ma.  Ro.,  nato  a  Roma  il  GG/MM/AAAA,  assente  difeso di fiducia dall'avv.   TIZIO  con  studio  in  Via  XXXXX  a  Roma  presso cui è elettivamente domiciliato, presente                                  

IMPUTATO                                                             

Del  reato  p.  e  p. dall'art. 600 bis comma 2, 602 ter comma 5 c.p. perché  compiva  atti  sessuali,  consistiti  in un rapporto sessuale completo, con la minore La. Bi. (nata il GG\MM\AAAA) in cambio di una somma di denaro.                                                     

Con l'aggravante del fatto commesso in danno di minore di anni 16.   

Identificata la persona offesa in:  La.  Bi.  nata  a  Roma  il  GG/MM/AAAA, rappresentata e difesa dalla procuratrice  speciale  Avv.  CAIA,  assistita  e  difesa  di fiducia dall'Avv.  SEMPRONIO con studio in Roma V. XXXXX, assente, sostituito ex art. 102 cpp, con delega orale, dall'Avv. MEVIO                   

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott.ssa Cristiana Macchiusi 

Conclusioni delle parti                                              

Il  Pm  ha  chiesto la condanna dell'imputato alla pena di un anno di reclusione   ed   euro   3000  di  multa,  previa  applicazione delle attenuanti  generiche equivalenti alla contestata aggravante, ridotta la  pena per il rito abbreviato La parte civile ha chiesto la condanna dell'imputato  al  risarcimento  della  somma di E 20.000 per il danno morale subito dalla persona offesa.                                  

La   difesa  ha  chiesto  l'assoluzione  dell'imputato  per  non aver commesso il fatto e in subordine ai sensi dell'articolo 530 comma due CPP per mancanza di prove.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito di richiesta di rinvio a giudizio del 26 aprile del 2016 di Ma. Ro., il procuratore speciale dello stesso chiedeva definirsi il processo con le forme del rito abbreviato. All'udienza del 20 settembre 2016 ammesso il rito, nell'assenza dell'imputato e della persona offesa in proprio e tramite la curatrice speciale, le parti concludevano come indicato in epigrafe.

Per una migliore comprensione della motivazione della sentenza si ritiene di suddividere la stessa in paragrafi e sottoparagrafi che affrontano i seguenti argomenti:

1) il fatto accertato nel presente procedimento penale in base alle prove acquisite e la responsabilità dell'imputato;

2) il reato contestato: l'inquadramento delle fonti nazionali e sovranazionali. Il reato commesso dall'imputato come cliente ex art. 600 bis comma 2 cp;

3) il trattamento sanzionatorio applicato all'imputato;

4) il risarcimento del danno a favore della vittima.

§ 1 IL FATTO ACCERTATO. LA PERSONALITÀ E LA FRAGILITÀ DELLA VITTIMA. LA PERSONALITÀ' (E L'APPROFITTAMENTO) DELL'IMPUTATO

Il presente procedimento, che viene definito su richiesta del procuratore speciale dell'imputato con le forme del giudizio abbreviato, esamina la complessa e puntuale attività investigativa svolta dalla Procura della repubblica di Roma, rispetto alla quale né il difensore dell'imputato, né il difensore della costituita parte civile hanno ritenuto di aggiungere alcunché, anche solo sotto forma di memorie o nell'ambito della discussione orale.

In sostanza la valutazione della giudice si limita esclusivamente ad esaminare l'imponente mole di materiale raccolto dal PM risalente a tre anni fa.

La vicenda in esame costituisce la costola di una vasta indagine, da ritenersi tale per

l'enorme numero di persone in essa coinvolte con il ruolo di clienti - pari a circa 60 individuati in soli due mesi -, partita dalla denuncia sporta il GG/MM/AAAA dalla madre di Ch. Ve., amica dell'odierna parte offesa, ai carabinieri della stazione di Settebagni per il sospetto che la figlia, all'epoca dei fatti sedicenne, si prostituisse e facesse uso di stupefacenti.

Dai messaggi whatsapp estrapolati dal cellulare di Ch. effettivamente risultava confermata la preoccupazione della denunciante poiché vi erano espliciti riferimenti a prestazioni sessuali, a pagamenti di somme di denaro, a consegna di droga, con utenze registrate nella rubrica telefonica della ragazzina sotto il nome di “cliente”.

Ne era seguita un'attività di intercettazione sulle utenze sia di Ch. Ve. che dell'amica, attuale persona offesa, La. Bi., da cui era emerso, in modo univoco, che dal maggio del 2013 le due minorenni (all'epoca La. aveva 14 anni e Ch. 15) incontravano quotidianamente numerosi clienti per prestazioni sessuali a pagamento, prima in luoghi di fortuna (auto o hotel) e poi, con l'aumento del volume di affari, all'interno di un'abitazione sita in viale XXXX, appositamente prese in locazione.

La prostituzione delle due giovanissime veniva sfruttata da diversi soggetti adulti, tra i quali la madre della stessa Bi., per i quali il gip di Roma aveva emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere, a cui era seguita una sentenza di condanna, con il rito abbreviato, del 1 luglio del 2014, sostanzialmente confermata dalla corte d'appello con sentenza del 10 settembre 2015.

Il processo odierno è molto delimitato nel proprio ambito in quanto coinvolge esclusivamente uno dei clienti della Bi., Ma. Ro., per avere compiuto atti sessuali dietro pagamento di una somma di denaro con la minorenne che proprio il giorno del fatto contestato, cioè il GG/MM/AAAA, aveva compiuto 15 anni.

Gli altri clienti della giovane hanno in gran parte definito la loro posizione ricorrendo al rito del patteggiamento, in cui dunque non si è potuta avanzare alcuna richiesta risarcitoria da parte delle vittime. Questo è uno dei primi processi, dopo quello denominato “principale” (concernente gli sfruttatori e i favoreggiatori), in cui si formalizza la costituzione di parte civile della Bi. nei confronti di uno dei suoi clienti.

La motivazione tanto diffusa che segue, in cui si affrontano approfonditamente tutti i dati di personalità della vittima, è strettamente funzionale ad affrontare il principale e complesso tema che si è posto sotto il profilo giuridico costituito dalla domanda risarcitoria della parte civile che viene esaminata alla fine della trattazione.

§1.1 LE PROVE DELLA CONSUMAZIONE DEL REATO. LA PERSONALITÀ E LA FRAGILITÀ DELLA VITTIMA.

§1.1.1 Le intercettazioni telefoniche

Una delle principali prove a carico dell'imputato è costituita dalle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra lui e la vittima.

È indispensabile riportarne il contenuto testualmente, ai fini di interpretarlo non solo per inquadrare la personalità degli interlocutori, ma anche per confermare le dichiarazioni rese nel corso delle indagini dalla stessa persona offesa e, dunque, la sua attendibilità.

L'utenza numero --omissis--, da cui risultano partite le telefonate a La. è. Qu. D. in quanto a questi intestata e da lui stesso indicata come proprio recapito telefonico in occasione di diverse denunce presentate presso gli uffici di polizia (vedi da ultimo la denuncia alla Stazione dei Carabinieri di Roma Tor Tre Teste del 9/12/2010 oltre che il verbale di identificazione).

Si tratta di due sole telefonate avvenute a distanza di pochi minuti l'una dall'altra.

La prima

Il GG/MM/AAAA alle ore 21.01 l'imputato telefona a La. Bi., che utilizza il numero --omissis-- intestato a Ma. Ma. (condannato dal GUP di Roma con la sopra citata sentenza alla pena di dieci anni di reclusione ed euro 60.000 di multa anche per il reato di sfruttamento della prostituzione di Bi.) con la quale assume informazioni in ordine alle prestazioni sessuali e ai rispettivi prezzi.

Bi.: pronto?

Ro.: pronto

Bi.: ciao

Ro.: ciao, senti... Volevo sapere se ci potevamo vedere

Bi.: certo, io sto a viale XXXX... Ospito

Ro Ah viale XXXX

Bi.: si

Ro.: quant'è il regalino?

Bi.: ottanta orale scoperto

Ro.: ah...e .... Va bene fra tre quarti d'ora, così

Bi.: va bene

Ro.: ok allora ci vediamo tra un pochettino

Bi.: va bene ti aspetto... Un bacio

La seconda

A distanza di pochi minuti avviene la seconda conversazione che conferma l'ingresso dell'imputato nell'appartamento di viale XXXX n YY.

RIT 7916/13 progr. N. 897 del GG/MM/AAAA alle ore 21.37

Bi.: pronto

Ro.: pronto

Bi.: ciao

Ro.: sono qui.... Al YY io

Bi.: ah, ok va bene allora chi altro...... Scendi le scale...... Vai dritto e poi mi vedi...... Ma mi sa che mi hai già visto, sono la ragazza che è appena entrata

Ro.: non no, non ti ho visto

Bi.: va bene chiama proprio

Ro.: devo scendere giù

Bi.: si

Ro.: ok

Bi.: ok, ciao

§ 1.1.2 L'analisi dei dati di traffico telefonico

A parte le due telefonate sopra riportate, dal contenuto univoco circa l'accordo per consumare un rapporto sessuale, il nucleo investigativo dei carabinieri di Roma ha accertato che nel periodo compreso tra il GG e il HH/MM/AAAA, cioè prima della stipula del contratto di locazione dell'appartamento di viale XXXX YY utilizzato per gli appuntamenti sessuali delle due minorenni, l'imputato Ro. aveva avuto diversi contatti telefonici con l'utenza utilizzata dall'amica di La., ovverosia di Ch. Ve. (--omissis--), e pubblicata sul sito Bakeca Incontri per pubblicizzare le attività prostitutive delle due ragazzine.

§ 1.1.3 L'individuazione fotografica positiva di Ch. Ve.

Nel corso dell'individuazione fotografica dei suoi clienti Ch. Ve., che si prostituiva insieme all'amica La., il 23 gennaio del 2014 dinnanzi ai Pubblici Ministeri, alla presenza di due consulenti psicologhe, ha riconosciuto nella foto numero 49 (delle 56 mostratele) Ma. Ro. come "persona che ha incontrato sia me che La. e ci ha contattato attraverso i numeri sugli annunci”.

La facilità del riconoscimento è dipesa, tra le altre cose, dal fatto che nonostante l'ampio numero di clienti l'imputato è stato uno dei pochissimi con sembianze non italiane, nella specie nordafricane perché originario del Marocco, sebbene egli sia nato in Italia dove svolge l'attività di libero professionista.

§ 1.1.4 Le dichiarazioni rese dalla persona offesa

Premessa

Prima di affrontare il drammatico ed inquietante contenuto delle dichiarazioni rese da La. Bi. ai Pubblici Ministeri romani, è necessario avere ben presente che si tratta della fragile vittima di un uomo, o meglio di decine e decine di uomini, che hanno approfittato della sua condizione di vulnerabilità conseguente alla sua giovanissima età (15 anni appena compiuti), al suo contesto familiare e di amicizie, all'assetto culturale complessivo che ha intriso i suoi riferimenti valoriale ed i suoi modelli.

Si consideri, peraltro, che La., una volta entrata nelle maglie sempre più strette della rete prostitutiva, ha iniziato anche a fare uso di cocaina, portata a volte dai clienti e a volte dalla sua amica Ch., consumata ovviamente per la necessità di sostenersi, estraniarsi, andare avanti.

Le sue parole, dunque, non possono e non devono essere lette in termini moralistici o con il pregiudizio che con il suo desiderio di guadagni facili sia stata comunque complice, ammiccante, compiaciuta, provocatrice rispetto ai rapporti intrattenuti con clienti adulti, di 20/30/40 anni più grandi di lei, padri di famiglia, sposati e professionisti affermati.

In questo modo La. verrebbe ingiustamente segnata dal pregiudizio diventando vittima due volte: vittima dell'imputato e vittima di chi ritiene che non sia tale, cioè di un retroterra culturale che la qualifica come avida adescatrice di facoltosi uomini della Capitale.

Ma è la stessa La. che, inconsapevolmente, dentro di sé pensa di essere autrice di un reato anziché vittima, quando ai Pubblici Ministeri dichiara:

“Il motivo per cui penso di essere venuta qui oggi è perché sono stata colta nel fatto.... Cioè che mi prostituivo a scopo economico” (pag. 4 delle trascrizioni delle dichiarazioni rese ai PM).

Di seguito vengono riportate le dichiarazioni rese dalla vittima in diverse fasi dell'indagine:

le sommarie informazioni davanti ai Pubblici Ministeri il GG/MM/AAAA e il GG/MM/AAAA, l'incidente probatorio davanti al GIP per l'esame delle due minorenni Ve. e Bi., svoltosi il GG/MM/AAAA.

Si ritiene opportuno, per semplificarne la lettura, suddividere le dichiarazioni in paragrafi differenti, a seconda del tema specifico affrontato, per maggiore chiarezza espositiva in funzione delle statuizioni sia penali che civili assunte.

a) Le ragioni dell'inizio dell'attività prostitutiva

La. ha raccontato di non avere mai pensato di prostituirsi e di averlo fatto su sollecitazione della sua amica del cuore, Ch. Ve..

“È partito tutto dalla mia amica, da Ch.. Niente lei così per caso un giorno mi disse - Ma non pensi che sia...... Che sia più bello non chiedere più niente nessuno e avere una nostra indipendenza? Magari troviamoci qualche lavoretto” ok siamo andati a vedere su bacheca per incontri...... Per lavoro...... Cioè per baby-sitter, dog sitter, queste cose così”.

Una volta saputo che l'amica, di un anno più grande e conosciuta alle scuole medie, aveva trovato su Bakeca - Incontri una proposta di lavoro che consentiva di “guadagnare in poco tempo tanti soldi", ma che si trattava di prostituirsi, La. si era tirata indietro e aveva chiesto a Ch.: “Ma non ti crolla il mondo addosso quando fai queste cose?”.

L'amica, invece, era andata avanti da sola e una volta contattato il numero telefonico indicato nel sito aveva incontrato Gi. Gi. (anche lui condannato dal GUP di Roma per sfruttamento della prostituzione di Ch. e di due maggiorenni alla pena di sette anni di reclusione ed euro 24.000 di multa) e da quel momento aveva iniziato a prostituirsi

“...E piano piano io, vedendola che aveva tanti soldi, insomma, che poteva spenderli come le pareva. Aveva, diciamo, una sua indipendenza dal punto di vista economico, mi sono fatta prendere un pò da questa cosa, no? “voglio averne anch'io”, tutte queste cose così. E quindi diciamo che alla fine mi sono fatta un po' trascinare perché lei mi diceva “dai se vuoi prova” (...) e io alla fine ho provato” (cfr. trascrizione verbale di incidente probatorio del GG/MM/AAAA, pagg. 79 e ss.).

Ch., alla fine, era riuscita a convincerla: “Questo è il prezzo che devi pagare, secondo me, per avere quello che vuoi” (vedi pag. 9 delle trascrizioni).

Il commento di La. a queste parole, che effettivamente avevano sortito il loro effetto, è stato molto genuino: “io personalmente e anche penso tutti gli adolescenti, soprattutto me e Ch., noi vogliamo troppo... Io so che voglio troppo. Cioè io voglio la macchinetta, voglio quello, voglio quell'altro...... Voglio tanti vestiti...... E mia madre può però fino ad un certo ambito” (vedi pag. 10 delle trascrizioni).

Alla domanda del pubblico ministero a cosa le servisse quel denaro la persona offesa ha risposto: “detto proprio con tutta sincerità era taxi, vestiti, shopping, tutto quello che volevo, vestiti, tanti tanti vestiti...... Sigarette...... Andare la sera uscire...... Si si, borse di marca quello che io vedevo nelle vetrine dei negozi, mi piaceva e me lo andavo a comprare, cioè senza nessun problema. Era questo il mio scopo, alla fine non c'era nessuno scopo.... Avere proprio dei soldi miei, da spendere miei e non chiedere niente a nessuno. Tutto qua” (pag. 30-31).

La. ha ritenuto di non avere avuto alternative per ottenere ciò che desiderava e desidera:

“questo secondo me è l'unico modo cioè, perché o vado a spacciare la droga oppure faccio questo”.

b) La prima volta che si è prostituita

Alla fine La. aveva ceduto al modello rappresentato dall'amica del cuore e le aveva comunicato la sua decisione, ma Ch. le aveva risposto, in modo assai significativo, di non volere responsabilità, mettendola subito in contatto con il suo sfruttatore, ovverosia Gi. Gi., affinché le organizzasse gli incontri: “Ch. mi ha detto che Gi. mi avrebbe organizzato gli incontri per prostituirmi e io siccome mi vergognavo non gli rispondevo.......

Questo è accaduto proprio i primi tempi quando io non avevo ancora iniziato ad avere rapporti sessuali a pagamento...... Noi ci siamo prostituite perché volevamo troppo, mia madre i soldi me li dava ma non tanti quanti ne volevo... Da quando abbiamo avuto a disposizione l'appartamento a viale XXXX io e Ch. abbiamo deciso di non andare a scuola per andare lì anche la mattina.” (queste le dichiarazioni di La. davanti ai Pubblici Ministeri il 16/12/2013).

Circa la descrizione del primo incontro sessuale con un cliente adulto, a fronte di quella che è stata descritta mediaticamente come un'adolescente spregiudicata, si ritiene opportuno riportare le parole di quella che resta soltanto una vittima minorenne: “Per la prima volta niente...... Sono andata, ho provato questo incontro. Scandalizzata mi sono messa a piangere...... Inizialmente facevamo insieme perché io avevo paura.... Lei (ndr Ch.) cominciava un pò con i preliminari e poi io vedevo un pò come andava fatto l'incontro piano piano ho imparato pure io...”.

La. aveva iniziato a prostituirsi da sola, senza l'amica, solo perché una volta quest'ultima non poteva recarsi all'appuntamento e per non farlo saltare l'aveva sostituita.

c) Sul livello di estraniazione durante i rapporti sessuali

Alle domande del pubblico ministero di che tipo di rapporti lei avesse con i singoli imputati del procedimento principale accusati di sfruttamento della prostituzione minorile e con i clienti, la ragazzina ha risposto “tendo a dimenticare le cose perché senno non vivrei proprio con me stessa...... Io mi sdoppio, io divento un'altra persona cioè non penso niente. Non penso niente, ritorno me stessa nel momento in cui entro in casa”.

Ed è proprio questo sdoppiamento, ribadito più volte nel corso delle dichiarazioni che ha reso la vittima, che le fa tuttora ritenere “sembra una cosa tanto tanto grave ma alla fine non lo è secondo me”.

In netta contraddizione con questa frase, in cui è evidente come abbia liquidato in modo superficiale l'incidenza su se stessa di questi incontri, La. subito dopo ha spiegato che gli appuntamenti con i clienti non erano affatto facili “c'hai la testa tutta da un'altra parte, devi pensare a 3000 cose, quando arrivi là stai imbarazzata, pensi che cosa sto facendo?- e alla fine io penso che lo faccio per i soldi”.

d) Sugli accordi con i suoi sfruttatori

È bene sottolineare come l'attività prostitutiva delle due minorenni sia stata sostanzialmente sempre favorita e sfruttata da adulti, sebbene entrambe avessero tentato di liberarsene.

Sia La. che Ch. hanno dichiarato, durante l'attività investigativa, che il loro sfruttatore ritenuto quasi un amico - prendeva la metà dei loro guadagni.

La tariffa era di trecento euro per entrambe (euro 150 per ciascuna) per un rapporto sessuale completo, altrimenti E 200.

Quando erano “gestite” da Ma. Ma. erano obbligate a prostituirsi tutti i giorni con 2/6 clienti ciascuna e gli accordi erano stati chiari sia circa il tipo di prestazioni sessuali da eseguire, sia circa le tariffe da richiedere ai clienti, sia circa la percentuale spettante a ciascuno.

Al riguardo si riporta l'sms del GG/MM/AAAA:

Gi. (il secondo sfruttatore): “non meno di 2000 mensili 600 mie il resto tue”; Ve.: “si perfetto” G: “fatto”; V: “ok, chiamami”.

Invece, quando si erano messe “in proprio” incontravano i clienti tre volte a settimana.

e) Il padre della vittima

Nella parte delle sue dichiarazioni in cui ha parlato del proprio padre La. ha espresso tutto il suo risentimento e la sua rabbia ritenendolo una figura inesistente ed irresponsabile per avere abbandonato lei, il fratello piccolo affetto da un disturbo psichiatrico e la madre.

“Se lo vedo per strada, capace che non lo riconosco...... Cioè io lo vedo una volta ogni tre anni...... Se tutto va bene, perché lui viene a Roma ci vede per quei venti minuti, cerca di risolvere tutto mollandoci E 200 a testa...... a me e mio fratello, nemmeno a mia madre...... Non ci dà mantenimento, non ci dà niente...... Quindi mia madre è completamente da sola, con due figli sulle spalle, poi da un pò di tempo ha perso anche il lavoro”.

La., quindi, è stata abituata dal padre ad essere “pagata” e in questo modo tacitata dei suoi desideri, delle sue aspettative, delle sue esigenze di figlia: “Cerca di risolvere tutto mollandoci E 200 a testa”.

Il padre compare quando vuole, a suo esclusivo capriccio, regalando ai figli pochi sbrigativi minuti e chiudendo l'incontro con soldi in contanti versati nelle loro mani di bambini, per poi sparire di nuovo senza dare alcuna spiegazione, senza ascoltare, senza parlare e lasciando dietro di sé un immenso vuoto fatto di solitudine e frustrazione.

Proprio come fanno i clienti di La.. Anche del padre, come dei suoi clienti, lei non sa nulla: “io non mi ricordo manco, cioè il colore degli occhi, il sorriso suo, io non mi ricordo niente...Cioè non so manco quanti anni ha...”.

Per questa condizione di abbandono economico ed affettivo da parte del padre, La., che ha visto la propria madre in carcere per avere approfittato della sua attività prostitutiva, ha continuato a difenderla contro tutto e contro tutti, proprio perché l'uomo, al contrario, vive una vita agiata e senza pensieri così descritta: “Vive pure in una villa davanti al lago....cioè non gli manca niente, però si è scordato di averci i figli...L'unico ricordo che ho di mio padre è che ha sbattuto in cantina mia madre.... Non ci stava mai a casa. Quando se ne andava e ci lasciava da soli che noi eravamo piccoli con mamma che non sapeva nemmeno come fare la spesa, lui se ne andava e non ci inviava mai niente”.

Insomma il sostegno ad oltranza della madre da parte di La. nasce dalle profondissime difficoltà in cui l'ha vista vivere, a causa di un marito che l'aveva lasciata con due figli piccoli, che era sparito e non si era assunto alcuna responsabilità nei loro confronti né economica né affettiva.

Circa l'assenza del padre e della sua figura genitoriale la ragazzina ha dichiarato di essere stata abituata fin da piccola a non averlo “tanto sapevo che non sarebbe ricomparso, riapparso...”.

Ed è stata proprio questa sparizione che ha fatto introiettare alla persona offesa la necessità di essere lei, ragazzina di soli 14/15 anni, a dovere sostenere e aiutare anche economicamente la madre, rimasta, ai suoi occhi, sola e disperata.

Non è un caso, forse, proprio per un'associazione inconsapevole tra il padre assente ed irresponsabile ed i clienti altrettanto assenti ed irresponsabili, che La. avesse scelto come proprio annuncio pubblicato su sito Bakeca - Incontri la frase “cerco un papy”.

f) La conoscenza dell'attività prostitutiva da parte della madre della vittima

Nel corso delle dichiarazioni rese davanti ai Pm La. ha sempre sostenuto che la madre, Gi. Gi., non fosse a conoscenza della sua attività prostitutiva avendole confessato che il denaro di cui disponeva derivava solo dallo spaccio.

La. ha cercato in tutti i modi di salvare la propria madre, di farla apparire una persona preoccupata per la figlia (“e ha cominciato a riempirmi di domande, preoccupatissima, tutte queste cose così... No ti prego non lo fare, non lo fare..”), premurosa nel dirle di non farlo più (“li prendeva i soldi e mi diceva - basta non lo fare!).

“Mia madre fino a circa il GG/MM non sapeva nulla di quello che facevo. Un giorno eravamo in macchina mi ha chiesto dove prendevo i soldi e io gli ho detto che spacciavo perché pensavo che era meno grave. Lei mi ha detto di non farlo perché avrebbero potuto beccarmi e che lei aveva conosciuto gente che era finita nei guai. Mia madre ha capito che io non le davo retta ed io ho continuato, le ho regalato dei soldi perché era un periodo difficile economicamente, lei non me li chiedeva all'inizio ma io glieli davo, poi successivamente me li ha chiesti, tanto che in una settimana le ho dato E 100 al giorno.

... Lei mi vedeva come un'ancora di salvezza quando mi chiedeva i soldi che lei utilizzava per il fitto, per la spesa in quanto mio padre non ci dava nulla pur lavorando in Germania ed essendo benestante.”.

La. ha spiegato che tacere alla madre i rapporti sessuali a pagamento che aveva per lei costituiva un peso gigantesco anche perché avrebbe avuto bisogno del suo aiuto: “Magari preferivo che lo sapesse e così mi aiutava pure a non farlo più, tutto qua”.

La., invece, per sua madre era solo una macchina per fare soldi. Non importava come li facesse, l'importante era riceverli ed usarli.

Infatti, dalle stesse ammissioni della Gi., oltre che dalle parole della vittima, risulta che per un periodo la donna ha ricevuto dalla figlia, all'epoca solo quattordicenne, versamenti quotidiani di centinaia di euro, ben presto facendo conto su quel denaro fino a sollecitarne persino la consegna (a seguito della contestazione del reato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione della figlia, Gi. è stata condannata dal GUP di Roma alla pena di sei anni di reclusione ed euro 20.000 di multa).

La ricostruzione proposta da La., che la madre non sapesse che il denaro provenisse da clienti senza scrupoli ma da piazze di spaccio, è frutto della sua necessità di tentare di salvare ai propri occhi, ove possibile, un simulacro di immagine materna.

La frase di La. secondo cui spacciare è meno grave di prostituirsi dimostra qual è il suo retroterra valoriale di adolescente che ritiene, paradossalmente, più grave riferire alla madre di essere vittima di un crimine altrui (la prostituzione minorile) piuttosto che essere protagonista di un crimine proprio (lo spaccio).

È, in modo evidente, l'inversione di un canone di logica comune che corrisponde, però, ad un contesto culturale diffuso, fondato sullo stereotipo, di stigmatizzazione e colpevolizzazione della persona vulnerabile che si prostituisce, nonostante, giuridicamente e di fatto, sia una vittima.

La conferma di quale fosse il reale rapporto che legava madre e figlia circa l'attività di prostituzione della seconda è costituita dalle due telefonate che si riportano di seguito.

1) La telefonata sul sollecito a prostituirsi

Nella conversazione del GG/MM/AAAA (pag. 154 del fascicolo), epoca in cui la ragazzina aveva ancora 14 anni, risulta dagli atti questa telefonata in cui la madre di La. insiste che la figlia vada a “lavorare” nonostante si senta male.

Gi. (madre): “senti un pò... ma tu che fai? Non te movi oggi?”

Bi. (figlia): “no Ma perché sto male e... ho già detto a ...”

Gi.: “e come facciamo? Perché io sto... (...) e come facciamo perché io sto a corto?

Dobbiamo recuperà”

Bi.: “eh, mo domani vedo che posso fa... comunque pure se eh... comincio tardi... cioè oggi,

Mà, veramente sto male”

Gi.: “no, no, bé che c'entra... certo ma che stai a scherzà?”

Bi.: “eh”

Gi.: “assolutamente va bè”

Bi.: “domani dopo scuola si vede dai”

Gi.: “ma ce la facciamo a recuperarla sta settimana?”

Bi.: “Ma, come no, a voglia”

Gi.: “um, va bé”

Bi.: “dai su”

Gi.: “va be' okay”

La. in sede di incidente probatorio, di fronte alla richiesta di spiegazione circa il contenuto di questa telefonata, ha ricordato che quel giorno non era andata a prostituirsi perché si sentiva male a causa di un doloroso ciclo mestruale.

È di tutta evidenza che alla madre non era bastato soltanto chiedere conto alla figlia di giustificare il suo mancato guadagno, ma l'aveva sollecitata a recuperare aumentando gli incontri prostitutivi nei giorni a seguire.

2) La telefonata sulla scuola

In questa telefonata la Gi. arriva a minacciare la figlia di ritirarla dalla scuola, appena iniziata e a soli 15 anni, se questa diventa un ostacolo alla sua attività prostitutiva e dunque al suo personale guadagno.

Gi. (madre): Allora vedi che mi ha chiamato la professoressa di latino adesso Bi. (figlia): Ma io come faccio a trovare il tempo per fare tutte due le attività?... Io voglio andarci a scuola, è solo che non ho il tempo per fare i compiti Gi. (madre): e va bene, il tempo si trova La. per fare i compiti Bi. (figlia): quando si trova mamma?

Gi. (madre): quando tu esci da scuola torni a casa, studi tre ore Bi. (figlia): dopo non ce la faccio ad andare da Minni (ndr Ma. Ma., condannato per sfruttamento della prostituzione delle due adolescenti). Non ce la faccio se studio prima, perché dopo studiato sono stanca.

Gi. (madre): Allora devi fare una scelta, alternare giorni, La. ma una soluzione bisogna trovarla. Rifletti bene su questo aspetto, per cortesia perché sennò ti ritiro Bi. (figlia): non mi può ritirare mamma c'ho sedici anni e non lo puoi fare Gi. (madre): allora ci devi andà Bi. (figlia): io voglio andarci mamma, ci voglio andà e non voglio andarci senza avere fatto i compiti.

Nel corso del suo esame la ragazzina ha più volte sottolineato di amare il liceo classico, che frequentava all'epoca, e di volere studiare.

Il tenore delle due telefonate sopra riportate è drammaticamente chiaro ed univoco, nonostante gli impacciati e comprensibili tentativi di La. di salvare l'immagine della propria madre innanzitutto davanti a sé, e poi davanti ai magistrati, davanti al mondo.

Anche Ch. Ve. ha confermato nei termini del vero e proprio sfruttamento dell'attività prostitutiva i rapporti tra La. e la madre “perché io sentivo, io sentivo.... Stavo là, la mamma le faceva: “La. mi devi dare la mia parte”. E La. diceva: “ma oggi non ho fatto niente, non te li posso dare perché mi servono per domani”, “no, a me non interessa, me li devi dare, comunque, mi avevi detto... se no qua non si va avanti”. Cose così” (cfr. trascrizione incidente probatorio Ve.).

Insomma La. ha cercato di difendere, a suo modo, la madre e la sua immagine davanti a se stessa sostenendo in modo del tutto inverosimile che questa non sapesse che i soldi che pretendeva da lei derivassero dalla sua attività prostitutiva.

Non è riuscita a trattenere la sua comprensibile rabbia nei confronti della madre solo quando ha riferito di essere stata offesa persino da lei quando si era sentita rinfacciare, evidentemente in più occasioni, “sono soldi che non te li sei guadagnati. Là mi faceva veramente arrabbiare...... Là ti giuro cioè ci sono stati momenti che gli avrei detto, cioè non lo so..”.

Si tratta di un elemento assai significativo per descrivere il contesto di privazione affettiva e psicologica di cui è stata vittima La. nel momento più importante di crescita e di costruzione di sé e del proprio livello di autostima rispetto al modello rappresentato dalla

madre.

g) Sulla conoscenza della minore età da parte dei clienti

L'annuncio di La., messo in rete ed associato al numero di telefono in suo uso ma intestato a Ma. Ma., era “studentessa...cerca Papy”, tanto da non poter non richiamare immediatamente la fantasia del cliente sulla sua giovanissima età.

Sempre nel corso dell'incidente probatorio la ragazzina ha spiegato che era questo il punto forte, sia suo che dell'amica, senza che destasse alcun problema per gli uomini che incontravano, anzi:

“Bi.: “all'inizio quando un pò avevamo iniziato a prostituirci ci mettevamo a volte i tacchi (...). Poi dopo un pò che avevano capito anche la situazione un pò com'era ci siamo vestite normali.

Cioè jeans e maglietta.”; DOMANDA: “La situazione com'era? Scusa glielo fai capire al Giudice?”; Bi.: “si che noi... che non dovevamo per forza apparire... cioè noi più che altro ci mettevamo i tacchi e ci vestivamo più eleganti per sembrare più grandi. Quando poi tanto abbiamo visto che ad alcuni non gliene fregava niente, ad altri più o meno da come noi parlavamo sembrava che c'avevamo 15 anni, quindi alla fine ci vestivamo normali” (pag. 148 trascrizione).

h) Come immagina La. il suo futuro

Davanti alla domanda diretta del pubblico ministero di come immagina di uscire dalla vicenda oggetto del processo, La. ha risposto, in modo sincero e schietto, di volere tentare un ritorno a quella che ha definito “una vita normale, senza soldi”; di voler finire la scuola e poi di andare all'università, ma di non essere certa di riuscire a non ricominciare un'attività prostitutiva, perché non vuole rinunciare al tenore di vita che ha raggiunto, come girare in taxi.

Di seguito le sue testuali parole: “cioè se ti abitui ad essere viziata fin da piccola alla fine ti rimane un pò...... Cioè è difficile adesso per me pensare che devo andare in giro con i mezzi pubblici....Non so nemmeno se ce la farò e sinceramente non so nemmeno se ce la faccio a non rifarlo...... Non sono sicura...”.

La ragazzina ha spiegato che la sua vita gira intorno a come divertirsi il sabato ma conclude anche, con grande consapevolezza e smarrimento: “a me sti anni non me li ridarà mai più nessuno”.

Di enorme importanza, proprio per comprendere la fragilità emotiva e culturale della vittima del presente processo, è la sua reazione ambivalente che passa tra la speranza di avere un aiuto per potere uscire dal vorticoso giro in cui è stata intrappolata, proprio passando per una prospettiva di studio, ed il timore di non riuscirci, per essersi ormai abituata ad una notevole disponibilità economica, inclusa la prostituzione.

Questo tenore di vita per il quale La. è disposta a tutto, in realtà, non è altro che il modo attraverso il quale la ragazzina può ottenere l'approvazione e la considerazione del suo mondo, della sua amica Ch., di sua madre, di suo padre, dei suoi coetanei che la giudicano per quello che ha, non per quelle che è.

Insomma quegli oggetti, quell'immagine falsata di sé che ha la persona offesa, sono ciò che la rende utile perché è questo il parametro su cui è misurata nelle relazioni affettive e sociali sperimentate.

§ 1.2 LA RESPONSABILITÀ PENALE DELL'IMPUTATO. LA PERSONALITÀ' (E L'APPROFITTAMENTO) DI Ro.

Sulla base degli elementi di prova complessivamente disponibili e sopra riportati si ritiene che Ro. abbia consumato il rapporto a pagamento con La. Bi. dell'età di 15 anni, compiuti proprio il giorno dell'incontro contestato.

Invero i contatti telefonici tra i due, con accordo pacifico sul prezzo e sul luogo dell'appuntamento, l'ammesso ingresso dell'uomo nell'appartamento di Viale XXXX, posto dallo sfruttatore a disposizione della ragazzina per svolgere la sua attività prostitutiva, il riconoscimento dell'uomo come cliente da parte di Ch. Ve. costituiscono elementi univoci nel provare, oltre ogni ragionevole dubbio, il fatto contestato di prostituzione minorile, in assenza di prova contraria della difesa.

Invero il grado di probabilità logica è tale da rendere vera l'avvenuta consumazione di un rapporto sessuale tra Ro. e Bi., così da fondare la colpevolezza del primo. D'altra parte l'imputato dinnanzi ai Pubblici Ministeri si è avvalso della facoltà di non rispondere e non è comparso davanti a questa Giudice, tanto da non offrire una lettura alternativa alla ricostruzione accusatoria ampiamente comprovata.

L'unico ed incontrastato dato oggettivo risultante dagli atti è costituito dalle sopra trascritte telefonate in cui il cliente e la persona che si prostituisce si accordano nei dettagli su tutti gli elementi costitutivi del rapporto sessuale (oggetto, luogo e prezzo).

All'interno di un campo costituito da alcune ipotesi dotate di senso, perché in vario grado probabili, la giudice è tenuta ad accogliere, e dunque a ritenere dimostrata, solo l'ipotesi sostenuta da un numero finito di elementi di prova a favore dell'una o dell'altra.

Dal punto di vista logico l'unica ipotesi comprovata probatoriamente è quella proposta dall'accusa perché coerente con profili di razionalità intrinseca, fondata su una ricostruzione veritiera dei fatti di causa, dotata del più elevato grado di probabilità logica determinata tramite inferenze, in base agli elementi di prova disponibili ovverosia l'insieme di elementi e ragionamenti proposti e per mezzo dei quali quella ricostruzione viene elaborata, verificata e confermata come vera secondo la tradizionale concezione giuridica della prova.

D'altra parte la difesa non ha allegato elementi circa l'ipotesi alternativa della mancata consumazione del rapporto sessuale, non avendo peraltro reso l'imputato alcuna dichiarazione.

Il punto di partenza della presente motivazione è costituito, come sopra scritto, proprio dalle telefonate intercorse tra l'imputato e la quindicenne, telefonate che denotano una reciproca consuetudine nell'informarsi circa prestazioni sessuali e prezzi a queste corrispondenti, senza alcun preliminare di conoscenza, senza alcun imbarazzo, senza alcuna incertezza, senza alcuna problematicità.

Infatti l'imputato prima chiede conferma del luogo dell'incontro e poi con fare diretto va al punto utilizzando peraltro un linguaggio criptico: “quant'è il regalino?”.

La risposta della ragazzina, del tutto inconsapevole di essere intercettata, è invece esplicita “ottanta orale scoperto”.

In questa conversazione c'è solo una fredda e diretta contrattazione di Ro. che non mostra il minimo disagio con la sua interlocutrice, non le chiede nulla di chi sia, neanche banalmente o per mera curiosità il nome. Anche la chiusura della prima telefonata, quella dell'accordo, avviene senza un saluto, diversamente da quanto fa La. che, invece, conclude con “Un bacio”.

Insomma Ro. esplicita la più assoluta consuetudine a comprare prestazioni sessuali utilizzando un linguaggio crudo, privo di qualsiasi interesse dei risvolti umani, relazionali e psicologici che quell'acquisto significa per chi si trova dall'altro lato.

Ro. compra quello che vuole e basta, non gli interessa altro.

Quindi, non può esservi alcun dubbio che l'imputato abbia l'abitudine sessuale e culturale di avere rapporti sessuali a pagamento.

Un ulteriore elemento logico volto a comprovare l'avvenuta consumazione del rapporto sessuale risiede nel fatto che lo sfruttatore di Bi., Ma. Ma., era molto attento a controllare tutti gli appuntamenti ed i clienti delle due minorenni poiché da ciascun incontro prendeva una percentuale che variava a seconda del tipo di prestazione.

Al riguardo si legga il dettagliato racconto delle due giovanissime, contenuto nell'incidente probatorio svolto dal GIP, nel corso del quale hanno riferito come Ma. fosse colui che procurava loro i clienti, svolgeva il ruolo di intermediario, sfruttatore ed organizzatore della loro attività prostitutiva: “lui ha iniziato a gestirci, a me e alla mia amica, ovvero a procurarci gli appuntamenti...Ci accompagnava in macchina...”.

Era Ma. che inseriva gli annunci sul sito “Bakeca incontri”, rispondeva alle mail dei clienti, prendeva gli accordi preliminari, forniva agli interessati il numero di telefono delle due giovanissime che fissavano con loro gli appuntamenti prima in hotel e poi nell'appartamento dei XXXX dove l'uomo le accompagnava.

Per avere la certezza di ricevere la sua parte Ma. - come in precedenza Gi. - pretendeva di essere aggiornato in tempo reale dalle ragazze sui rapporti sessuali. Infatti dalla lettura degli sms e dalle intercettazioni telefoniche risulta che la Ve. chiamava Ma. alla conclusione di ogni incontro con un cliente (si veda intercettazione telefonica tra Ve. e Ma. a pag. 152: “oh, ne ho fatto uno eh”) e l'uomo le dava precise indicazioni sulle tariffe da applicare di volta in volta e della percentuale che spettava a lui (vedi intercettazioni a pag. 152 e 153).

In altre conversazioni l'imputato discute con Bi., all'epoca ancora quattordicenne, delle prestazioni effettuate e da effettuare, nonché dei soldi che le due amiche si dovevano far dare e della parte a lui spettante come provvigione (vedi intercettazioni a pag. 153).

Sempre per inquadrare l'entità e la pervasività del controllo a cui le due minorenni erano sottoposte si richiama la conversazione intercettata il GG/MM/AAAA tra Ma. ed una donna, rimasta non identificata, che aveva il ruolo di controllare che Ch. e La. incontrassero i clienti e fossero sempre raggiungibili sul telefono cellulare proprio a questo fine:

Ma.: ma cosa ha fatto ? Ha spento i telefoni, tutte e due.

DONNA: Chi? Ah che sta a lavorà

Ma.: ne ha fatti ?

DONNA: eh, tre me ne ha fatti amò, e uno me l'ha fatto lei perché sennò neanche quello pigliavo ......

Ma.: quanti se ne è fatti 5 ? 5 o 6 lo so, infatti.

Nel corso della stessa conversazione i due parlano anche degli enormi guadagni giornalieri di Ma.: “tutte e due a me mi fanno...... E 600 il giorno...... Due stronze così...... Due stronze così mi fanno fare E 600 al giorno...... Mi danno E 600 al giorno non sono poche eh”.

È infatti da questo momento che lo sfruttatore decide di prendere in affitto un appartamento in viale XXXX in cui far lavorare le due minorenni che lasciano persino la scuola per guadagnare di più e “lavorare” anche di mattina.

In sostanza il loro controllo era serratissimo perché Ma. guadagnava denaro da ogni incontro e se tutto andava regolarmente, nel senso che il rapporto sessuale concordato veniva consumato e pagato, non si ponevano questioni mentre se questo non accadeva Ma. reagiva violentemente con la ragazzina perché le attribuiva la responsabilità del mancato introito.

E di questo non vi è traccia nelle intercettazioni rispetto a Ro. cosicché il rapporto deve essersi consumato.

Anche a volere erroneamente ammettere, come sostenuto dalla difesa, che Ro. non abbia consumato alcuna prestazione sessuale con La., ciò non esclude l'antigiuridicità della sua condotta poiché integra l'ipotesi del tentativo punibile anche la semplice richiesta, rivolta alla minore, di compiere una prestazione sessuale in cambio del corrispettivo di denaro o di altra utilità (Cass. pen., Sez. 3, n. 39433 del 2014).

§ 2 IL REATO CONTESTATO

Premessa: il ruolo di mera vittima della minore

Per affrontare l'inquadramento giuridico della vicenda oggetto di esame si ritiene opportuno premettere che la morale e le scelte personali attengono alla sola sfera interiore della persona e al giudice è precluso imporre o proporre una propria concezione etica con strumenti giuridici, come invece avvenuto sino ad oggi, troppo spesso, proprio con riferimento alla prostituzione che costituisce l'emblema della sovrapposizione e della commistione dei piani culturali, morali, sociali e giuridici.

Sono proprio le parole della persona offesa, sopra riportate, a dimostrare l'esigenza di affrontare anche in questa sede il sostrato sociale e culturale del contesto in cui la stessa ha vissuto e che ha reso la sua “scelta” prostitutiva sostanzialmente obbligata; così come sono le parole utilizzate dal suo cliente, nel corso delle asciutte battute scambiate con La., uniche parole note a questa giudice, a dimostrare che l'acquisto delle prestazioni sessuali di una ragazzina appena uscita dalla terza media hanno costituito per l'imputato, né più né meno, che l'acquisto di un oggetto senza nome e senza identità.

Si tratta, dunque, di esaminare questo paradigma comportamentale, drammaticamente diffuso a livello planetario e con un volume di affari miliardario, in una chiave interpretativa che se da un lato impone di individuare le responsabilità personali dell'imputato, uomo adulto e professionista romano, dall'altro non deve indulgere in alcun modo - secondo i parametri culturali ordinari - in una lettura moralistica o paternalistica della condotta tenuta dalla vittima minorenne, che vittima resta per il dato non solo anagrafico, ma anche per il contesto familiare e sociale culturalmente deprivato in cui ha vissuto e che l'ha condotta verso la prostituzione.

In sostanza si ritiene che per pervenire all'accertamento della responsabilità penale dell'autore del delitto contestato dal PM non si deve cadere nel pericolo di confondere le condotte illecite di questi con la lettura stereotipata di una compiaciuta, volontaria e consapevole seduzione sessuale della vittima che legittima e giustifica che questa venga marchiata dal contesto sociale con lo stigma di “prostituta” o “baby squillo”, stigma connotato da un giudizio moralistico e di valore che non deve minimamente sfiorare l'intervento giudiziario ma che ha, invece, inquinato fortemente la lettura collettiva della vicenda in esame.

Come è stato correttamente sostenuto nel corso delle audizioni presso la Commissione bicamerale istituita sul fenomeno della prostituzione minorile, la rappresentazione mediatica delle vittime come adolescenti avide di denaro e spregiudicate se da un lato ha contribuito, a livello sociale, ad assolvere la domanda di prostituzione minorile proveniente da una fascia sociale riconosciuta come appartenente ad un contesto culturale elevato, dall'altro lato ha contribuito a diminuire il grado di tutela delle minori il cui status di vittime è stato socialmente negato.

§ 2.1 LA PROSTITUZIONE MINORILE

La principale legge in materia di prostituzione è la legge n. 75 del 1958, cosiddetta legge Merlin, che sceglie un approccio individuale in base al quale il rapporto prostitutivo diventa un fatto privato tra due persone adulte e consenzienti, purché liberamente esercitata, a tutela dell'autodeterminazione delle donne e della loro libertà sessuale (in questi termini si sottolinea l'avanzato orientamento sostenuto da Cass. pen. 3 sez., Sentenza n. 35776 del 08/06/2004 Ud. (dep. 02/09/2004) Rv. 229359).

Viceversa per la legislazione internazionale e nazionale la persona che si prostituisce al di sotto dei 18 anni non è ritenuta libera 1.

§ 2.2.1 LE FONTI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI MINORI

Le fonti sovranazionali hanno avuto il merito di avere contribuito all'affermazione della figura del minore come soggetto titolare di diritti fondamentali.

Si richiamano la Convenzione Onu sui diritti del Fanciullo del 1989, la Conferenza Mondiale di Stoccolma del 19962, la Decisione Quadro del Consiglio d'Europa sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile del 2003.

In particolare si segnala, in questa sede, la Convenzione di Lanzarote del 20073 che ha esteso il principio dell'inescusabilità dell'ignoranza dell'età della persona offesa del reato con riferimento alla prostituzione minorile.

Da ultimo va richiamata, per mera completezza, la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa 2011/93/UE del 13 dicembre 2011, in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia minorile del 2011 recepita dal nostro Paese col d.lgs. n. 39 del 20144.

La ragioni degli innumerevoli interventi legislativi richiamati è dovuta alla drammaticità del fenomeno che, tra i mercati dello sfruttamento sessuale a livello internazionale, è il più lucroso5.

La prostituzione esercitata da minori italiani riguarda o minori appartenenti a famiglie disagiate che utilizzano la prostituzione come mezzo di sussistenza per sé e per il proprio nucleo familiare; oppure, come nel caso in esame, adolescenti che occasionalmente si prostituiscono per soddisfare bisogni non primari (es. acquisto di beni di consumo o sostanze stupefacenti).

§ 2.2.2 LA PROSTITUZIONE MINORILE NON LEGATA AD ESIGENZE ECONOMICHE

Questa specifica forma prostitutiva, cui appartiene quella oggetto del presente procedimento, si inquadra, come esito patologico non di situazioni effettive di grave difficoltà economica, ma di disfunzioni familiari ed affettive, di diffuso disagio adolescenziale non adeguatamente contenuto da strutture sociali ed educative come quelle scolastiche, di un substrato culturale molto debole e privo di qualsiasi difesa.

È stata la stessa La. a chiedersi, con parole semplici, come sia possibile ritenere illecita un'attività prostitutiva fondata sul proprio consenso quando non vi sono sfruttatori (salvo averne avuti ben due di seguito): “Sembra una cosa tanto tanto grave, ma alla fine non lo è secondo me.. questa cosa che io mi prostituisco insieme a Ch.. Secondo me non è grave dal momento in cui Ma. ci obbliga, ma lui non ci obbliga...... Cioè lui non ci ha mai obbligato” (pag. 52 trascrizioni delle dichiarazioni del 28/10/2013).

È per questo che la prostituzione minorile è un fenomeno generale ad alta complessità perché in grado di investire piani di carattere economico, sociale, giuridico, educativo ma principalmente culturale; fenomeno legato a fattori di rischio che riguardano i minorenni e condizionato dal contesto di questi, anche quando sia un contesto agiato, come nel caso in esame6.

La debolezza e la povertà culturale si vanno ad integrare perfettamente proprio con il benessere economico, in ambiti scolastici e sociali solo apparentemente sani, ma connotati da assenze valoriali - sottovalutate o volontariamente inascoltate - perché solo preoccupati, in caso di rivelazione, di un danno di immagine ritenuto ben più grave di quello sofferto dai minorenni che ne sono coinvolti.

Il maggiore fattore di rischio, quindi, nel caso sottoposto all'esame di questa giudica è costituito proprio dal profilo educativo e relazionale che è apparso impreparato di fronte a canali sempre più sofisticati di comunicazione e di passaggio di messaggi culturali che hanno inciso sulla crescita della minorenne.

Proprio alla luce di tutto quanto accertato nel presente procedimento si ritiene di condividere quanto concluso dalla commissione bicamerale per l'infanzia e per l'adolescenza che nel documento finale del 21 giugno 2016, circa la spinta prostitutiva che nasce all'interno di nuclei familiari benestanti: ”Primo tra tutti il modello di donna bella, esile, ben vestita, ben truccata offerto dalla televisione e dai mezzi di comunicazione, modello al quale tutte le ragazzine vorrebbero assomigliare e che quindi tentano di emulare. In tali casi per avere gli oggetti dei propri desideri, quale ad esempio un cellulare ultimo modello, una borsa firmata, ovvero un capo di abbigliamento particolarmente costoso, le ragazzine di buona famiglia, che tramite un semplice passa parola dell'amica, possono finire in giri di prostituzione che si radicano in quartieri residenziali con i clienti maggiorenni, a volte anziani, nella maggior parte professionisti, di livello socioeconomico medio alto” (pagina 422).

§ 2.2.3 LA NOZIONE DI PROSTITUZIONE MINORILE

La Convenzione di Lanzarote ha definito la prostituzione minorile come “utilizzare un bambino per attività sessuali dove il denaro o altre forme di remunerazione o corrispettivo siano dati o promessi come pagamento, a prescindere dal fatto che tale pagamento, promessa o corrispettivo sia fatto al bambino o a una terza persona” (art. 19 par. 2 della Convenzione).

Tale definizione evidenzia come non sia necessario che l'attività di prostituzione del minore abbia il carattere dell'abitualità, apparendo sufficiente anche un solo singolo atto.

§ 2.2.4 LA LEGISLAZIONE PENALE NAZIONALE: IL REATO DI ATTI SESSUALI RETRIBUITI CON UN MINORE

La legge n. 269 del 1998, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, ha introdotto nel nostro ordinamento la fattispecie autonoma di “prostituzione minorile”, per conformarsi ai principi sanciti dalle fonti internazionali sopra richiamate per le quali il fanciullo, ai sensi dell'art. 1 della citata Convenzione ONU del 1989 è “ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni”, persona da tutelare da ogni forma di sfruttamento sessuale, a salvaguardia del suo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale.

La protezione del minore è principalmente perseguita con un progressivo rafforzamento dell'apparato normativo che si sviluppa sia attraverso l'introduzione della nuova fattispecie delittuosa di cui all'art. 600 bis cp (cd prostituzione minorile), con relative circostanze aggravanti ed attenuanti, sia mediante la collocazione sistematica di tale norma nella parte dedicata ai delitti contro la personalità individuale, collocazione capace di esprimere l'offensività del reato che si commette nei confronti dell'integrità del minore che ne è la vittima.

§ 2.2.5 IL REATO DI PROSTITUZIONE MINORILE EX ART. 600 BIS COMMA 2

CP: LA PUNIBILITÀ DEL CLIENTE.

Come sopra indicato, con la l. n. 269 del 1998 è stato introdotto l'art. 600 bis comma 2 cp cioè la nuova figura di reato di atti sessuali retribuiti con un minorenne ovviamente con l'accordo di questi.

Nelle intenzioni del legislatore la fattispecie rappresenta il completamento della tutela predisposta nel primo comma dell'art. 600 bis cp dal momento che punisce il comportamento del cliente partendo dal presupposto del carattere “non libero” della scelta prostitutiva del minore.

La novella legislativa di cui alla l. n. 172 del 2012 ha inserito delle novità nell'originaria fattispecie, per rafforzare la tutela della vittima, che attengono al compenso dell'attività di prostituzione: a) che può essere anche solo promesso, b) che può consistere anche in un'utilità non necessariamente “economica”.

§ 2.2.6 L'INAPPLICABILITÀ DELLA SCRIMINANTE DI CUI ALL'ART. 602

QUATER CP ALL'IMPUTATO

La difesa di Ro. ha rappresentato come l'imputato, pur non essendo a suo avviso comprovato che avesse avuto rapporti sessuali con La., comunque non poteva essere a conoscenza che la giovane avesse solo 15 anni.

Anche questa tesi è priva di fondamento non solo giuridico, ma anche fattuale.

Secondo il disposto dell'articolo 602-quater c.p. il colpevole di delitti contro la libertà individuale (artt. 600 e ss cp) e di delitti contro la libertà sessuale (art. 609 bis e ss cp) non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

L'età della persona offesa viene sottratta all'oggetto del dolo e, conseguentemente, non occorre la rappresentazione di tale elemento ai fini dell'imputazione del delitto in esame.

La norma ha l'obiettivo di realizzare una tutela rinforzata dei minori creando un regime speciale d'imputazione soggettiva dell'elemento dell'età della persona offesa secondo lo stesso regime che è previsto dall'art. 59 comma 2 cp, soluzione pienamente compatibile, peraltro, con il principio di colpevolezza.

Sul tema dell'ignoranza inevitabile dell'età della vittima vi è stata un'ampia e feconda elaborazione giurisprudenziale di cui uno dei più recenti approdi è costituito dalla sentenza della Cass. Pen., Sez. 3, n. 12475 del 18/12/2015 (dep. 24/03/2016) secondo la quale, in tema di prostituzione minorile, il fatto tipico scusante previsto dall'art. 602-quater cod. pen. “è configurabile solo se l'agente, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia stato indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne fosse maggiorenne; ne consegue che non sono sufficienti, al fine di ritenere fondata la causa di non punibilità, elementi quali la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni o rassicurazioni verbali circa l'età, provenienti dal minore o da terzi, nemmeno se contemporaneamente sussistenti. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'imputato ha l'onere di provare non solo la non conoscenza dell'età della persona offesa, ma anche di aver fatto tutto il possibile al fine di uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, attenendosi a uno standard di diligenza direttamente proporzionale alla rilevanza dell'interesse per il libero sviluppo psicofisico dei minori)”.

Le Sezione Unite della Suprema Corte con la sentenza 19 dicembre 2013 (dep. 14 aprile 2014), n. 16207, risolvendo un contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità su un tema che non riguarda il caso in esame, hanno chiarito che quello che viene qualificato "fatto del cliente", cioè il compimento di atti sessuali a pagamento con una persona minorenne, rientra esclusivamente nella fattispecie meno grave di cui al secondo comma dell'art. 600-bis c.p., e non configura il reato di "induzione" previsto al comma 1 della stessa norma.

Pervenendo a detta conclusione le Sezioni Unite hanno in particolare precisato:

* che l'atto sessuale compiuto dalla persone minorenne che si prostituisce, a differenza di quanto avviene per i maggiorenni, non può essere inquadrato in un'area di libertà;

* che da tale assenza di libertà, di cui il fruitore della prestazione sessuale non può non essere a conoscenza, discende - in forza della precisa incriminazione prevista dal comma secondo dell'art. 600 bis c.p. - la punibilità della condotta del cliente medesimo, che diversamente è immune da sanzione penale quando viene in rapporto, sempre da cliente, con la prostituzione di persona adulta.

In conclusione, per andare esente da responsabilità, il cliente deve dimostrare di avere esercitato tutte le cautele necessarie per accertare la maggiore età della persona che si prostituisce, deve avere agito in modo tale da non potergli essere mosso alcun rimprovero sotto il profilo del controllo, dell'informazione, della conoscenza dell'età della minore, il che va provato in modo univoco e rigoroso, senza che abbia alcuna valenza la eventuale diversa dichiarazione della persona che si prostituisce perché questa non solleva il cliente dai suoi doveri.

Circa la consapevolezza di Ro. che La. fosse minorenne o comunque avere corso il rischio che lo fosse, è sufficiente proprio l'età di soli 15 anni della vittima, compiuti il giorno stesso del rapporto sessuale con l'imputato, che di per sé doveva instillare quantomeno il dubbio della sua minore età.

Inoltre il sito internet di annunci prostitutivi cui Ro. si era collegato conteneva un annuncio che rimandava alla minore età di La. facendo espresso riferimento alla ricerca di un “Papy”.

Inoltre dagli atti di indagine risulta che Vi. e Az., due giovani prostitute maggiorenni che lavoravano per Ma. (il primo sfruttatore delle due minorenni), avevano immediatamente compreso che Bi. e Ve. fossero minorenni indicando precisamente la loro età e sostenendo che si vedesse “al volo” (vedi interrogatorio del GG/MM/AAAA).

Quindi deve concludersi che Ro. cercava consapevolmente una minorenne per avere rapporti sessuali a pagamento senza poi compiere alcun tipo di accertamento circa la sua giovanissima età tale da poterlo porre al riparo dalla violazione di legge.

D'altra parte l'imputato davanti ai pubblici ministeri si è avvalso della facoltà di non rispondere e non è comparso davanti al giudice nel corso del processo così che non è stato possibile, per l'autorità giudiziaria, assumere elementi per una diversa ricostruzione del fatto o accertare alcun dato circa la personalità dell'imputato.

Dall'analisi degli elementi di diritto e di fatto sopra indicati deriva che è stata raggiunta la prova della consapevolezza della minore età della vittima, con conseguente affermazione della responsabilità di Ro. per il reato contestatogli aggravato dall'avere consumato un rapporto sessuale a pagamento con una persona dell'età di 15 anni (inferiore a 16 anni) ex art. 602 ter comma 5 cp.

§ 3 IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

§ 3.1 L'ESCLUSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE

Non si ritiene di applicare a Ro. le attenuanti generiche in quanto non ha fornito elementi di fatto, di natura oggettiva o soggettiva, tali da determinare la giudice ad attenuare la sanzione prevista per legge.

È stata proprio la sua conversazione telefonica diretta, cruda, a comprovare, al contrario, che Ro. abbia utilizzato una ragazzina come pura merce di soddisfacimento sessuale servendosi della propria capacità economica. È proprio la giovanissima età della vittima a rendere la condotta assai più grave, perché capace di incidere in modo decisivo e definitivo sulla sua crescita e sul suo benessere psicofisico oltre che sulla sua identità di donna, ritenuta per ciò solo alla totale mercé del piacere maschile perché puro oggetto sessuale.

Non è un caso che Ro. abbia comunicato con La. senza qualsiasi minimo preliminare di conoscenza, non le abbia domandato il nome e non abbia mai concluso le telefonate neanche con un “ciao”, interessandosi esclusivamente a quello che avrebbe potuto richiederle sessualmente, come fosse un oggetto da consumare, al pari di un paio di scarpe.

Ai fini di escludere l'applicazione delle attenuanti generiche si deve tenere conto del fatto che La. proprio il giorno in cui ha consumato il rapporto sessuale con l'imputato compiva i suoi 15 anni.

§ 3.2 LA QUANTIFICAZIONE DELLA PENA

Circa la quantificazione della pena, visti gli artt. 133 e 133 bis cp, si deve tenere conto non solo di tutto quanto sopra riportato in ordine alla personalità e all'età sia della vittima che dell'imputato oltre che all'offensività in concreto della condotta, ma anche di altre due circostanze di fatto: a) l'unicità del rapporto sessuale contestato all'imputato; 2) le sanzioni sino ad ora inflitte dal Tribunale di Roma - in diversa composizione - ad altri clienti (sia in abbreviato che con il rito del patteggiamento) nell'ambito del medesimo procedimento e ciò per evidenti ragioni di equità e di omogeneità delle decisioni. Sulla scorta di questi elementi si parte dalla pena base di due anni di reclusione ed euro 2000 di multa a cui si aggiunge l'aumento per l'aggravante contestata di cui all'art. 602 ter comma 5 cp (avere commesso il fatto in danno di persona dell'età minore degli anni 16) = tre anni di reclusione ed E 3000 di multa - 1/3 per la scelta del rito abbreviato = due anni di reclusione ed euro 2000 di multa.

Alla condanna conseguono sia il pagamento delle spese processuali che le pene accessorie di cui all'articolo 600 septies cp dell'interdizione di Ro. in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno, nonché dell'interdizione in perpetuo da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio e servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate da minorenni.

§ 3.3 L'ESCLUSIONE DELLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Non si ritiene di concedere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena in quanto non sono stati proposti elementi oggettivi o soggettivi tali da far presumere che Ro. in futuro si asterrà dal contattare e intrattenere rapporti sessuali con persone minorenni.

Al contrario si ritiene che egli andrà ad incrementare il florido mercato della prostituzione minorile che vede centinaia di clienti nella Capitale, come ha mostrato l'indagine della Procura della Repubblica di Roma, a fronte di altrettante vittime, specialmente giovanissime ragazze, che non potranno mai più costruire un'identità propria e corretta e vivere una vita consapevolmente scelta perché la loro persona è stata definitivamente segnata dalle escursioni sessuali, sui loro corpi, di uomini adulti privi di scrupoli.

La diffusività ed endemicità della domanda prostitutiva rivolta a minori, per quanto risulta nella presente indagine ed in particolare dai quasi 3000 contatti in soli due mesi ricevuti dalle adolescenti Ch. e La., peraltro attraverso l'utilizzo di un sito di uso comune e quotidiano come Bakeca, non ha fatto che confermare nella vittima la percezione di una normalità di questo tipo di rapporti di consumo sessuale, rafforzando gli stereotipi discriminatori ed i pregiudizi nei confronti delle donne (in questi termini vedi pag. 426 del documento finale della citata Commissione Bicamerale) ed in particolare delle adolescenti.

Inoltre la totale mancanza di consapevolezza da parte di Ro. della gravità delle conseguenze sulla persona offesa dei rapporti sessuali a pagamento con questa intrattenuti, visti anche i plurimi contatti telefonici rilevati dai Carabinieri in sede di indagini, sono elementi univoci per ritenere che l'imputato reitererà la condotta illecita contestata con un margine di pressoché certezza, stante anche l'abitualità che connota questo tipo di reati.

Solo un effettivo, continuativo, adeguato e consapevole percorso rieducativo e culturale, che questa giudice non può imporre per assenza di norme che lo consentono e perché spetta alla libera volontà dell'imputato intraprenderlo, potrebbe consentire, in prospettiva, che Ro. comprenda fino in fondo il contenuto distruttivo per la vittima della condotta illecita da lui posta in essere, tanto da non ripeterla.

A tale riguardo si sottolinea come la giovanissima avesse il quotidiano terrore - riferito in questi termini ai PM - di restare sola con gli uomini che le chiedevano appuntamenti sessuali, e sia stata deprivata della sua soggettività e della sua dignità per diventare uno strumento finalizzato a soddisfare i “bisogni” dei clienti, rendendosi nell'immaginario di questi, né più né meno, che una merce da comprare e da usare.

Allo stesso tempo l'imputato, attraverso la sua condotta, che rende la domanda di prestazioni sessuali di minorenni un vero e proprio business (cresciuto di cinque volte negli ultimi anni), non fa altro che rimandare e rafforzare a se stesso, alla vittima e all'intera collettività, l'immagine di un'identità maschile deviata che utilizza le adolescenti come giocattoli sessuali, approfittando della loro vulnerabilità. Ciò avviene in netta contrapposizione rispetto a diversi e nuovi sviluppi dei rapporti tra il genere maschile ed il genere femminile, in un percorso volto a liberarsi dalle reciproche visioni stereotipate che ingabbiano ciascuno in ruoli disegnati a priori tanto da calpestare la dignità e l'identità dei singoli.

§ 4 IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE

§ 4.1 IL DANNO NON PATRIMONIALE SUBITO DALLA VITTIMA

La curatrice speciale di La. Bi. nell'atto di costituzione di parte civile,

depositato all'udienza del 22/6/2016, ha richiesto il risarcimento di “tutti i danni, sia materiali, sia biologici, sia morali subiti dalla minore Bi. La. conseguenti al reato sopra indicato....non vi è dubbio infatti che dalla condotta sopra indicata e contestata la minore ha subito rilevanti danni, sia patrimoniali, sia biologici, sia morali, integrati questi ultimi soprattutto dalle sofferenze psicologiche patite particolarmente gravi in quanto incidenti sullo sviluppo psicofisico della minore, soggetto in età ancora evolutiva. Non vi è dubbio, infatti che la minore, ancora in età adolescenziale, ha subito gravi pregiudizi di ordine morale, psicologiche dalla condotta suindicata.”...

In sede di conclusioni scritte, depositate all'udienza del 20/9/2016, la parte civile si è limitata a richiedere il “risarcimento di tutti i danni subiti da La. Bi. nella seguente misura: E 20.000 complessivi per danno morale”.

Null'altro è stato aggiunto nel corso della discussione orale in cui la parte civile ha solo richiamato le indicate testuali conclusioni scritte, senza fare alcuna menzione delle voci di danno indicate nell'atto di costituzione di parte civile, né ha offerto alcuna indicazione, neanche generica, per comprendere le ragioni che hanno determinato la fissazione di detta cifra e non di un'altra, inferiore o superiore.

In sostanza la difesa di parte civile non ha rappresentato quale sia stata ad oggi l'evoluzione della condizione di vita della minore, limitandosi a richiamare le poche righe, contenenti clausole di stile, delle conclusioni richiamate, senza nulla aggiungere a quanto accertato dai pubblici ministeri al 2013; non ha riferito quale sia attualmente la situazione economica e familiare in cui vive la vittima; non ha indicato se la stessa abbia avviato un percorso di sostegno, psicologico ed educativo, attraverso strutture adeguate alla complessità e delicatezza del caso.

Alla luce di questa carenza documentale e probatoria della parte civile questa giudice non può che procedere alle valutazioni di sua competenza in tema di risarcimento danni sulla

base degli atti presenti nel fascicolo, che risalgono al 2013 e al febbraio del 2014, data dell'incidente probatorio.

Ciò che è certo, perché risulta dalle prove, per come sopra specificamente descritte (vedi paragrafo §1.1 cui si rinvia), è che la giovane, a seguito della commissione del reato da parte di Ro., è stata danneggiata nel diritto ad avere uno sviluppo sessuale basato su caratteristiche proprie della sua età, necessitante di passaggi graduali ed affettivi; è stata portata verso una sessualità costruita esclusivamente sui desideri di un adulto di venti anni più grande che non l'ha mai chiamata neanche per nome (vedi §1.1.1); è stata pagata dal cliente per i suoi servizi sessuali di ragazzina con le stesse modalità con le quali è stata pagata dal padre per un minimo ed irrisorio mantenimento privandola, allo stesso tempo, di qualsiasi affettività (vedi §1.1.4 lett. e); ha perso l'unico punto di riferimento familiare che aveva, la madre, perché anch'essa preoccupata solo di arricchirsi alle sue fragilissime spalle di adolescente (vedi §1.1.4 lett. f).

Dal reato, anche in quanto inserito in una pluralità di reiterati rapporti prostitutivi, è derivato per la vittima un effetto di devastazione di cui verosimilmente, da quello che si legge nelle dichiarazioni scritte acquisite agli atti, questa non si avvede mostrandosi, in apparenza, aggressiva e determinata. Invece La., dalla drammatica esperienza di essere usata da numerosi adulti senza scrupoli, che hanno approfittato della sua apparentemente spregiudicata voglia di denaro, sarà segnata per tutta la vita perché le sono stati rubati beni di inestimabile valore come la dignità umana, i riferimenti genitoriali, la breve e intensa fase della vita che è l'adolescenza, la conoscenza progressiva e graduale della sua intimità e del suo corpo, la scoperta della ricchezza del genere maschile e una sana sessualità. Il furto di tutto questo, a fronte e a causa dell'apparente pagamento di un prezzo, da parte di decine di cliente, ha determinato nella minorenne un immediato impoverimento consistito nella marcata caduta di ogni forma di autostima che la porta a ritenere che nella vita non potrà fare altro che prostituirsi o spacciare per vivere (vedi §1.1.4 lett. a).

La sua persona, la sua disponibilità sessuale, il suo tempo, una volta ricevuto il denaro da un estraneo che non ne conosce neanche il nome, hanno trasformato La., davanti al cliente e a se stessa, in un oggetto privo di volontà e di soggettività, come fosse un paio di scarpe.

L'imputato, infatti, sul sito internet, per come ben si comprende dalle due telefonate sopra riportate (§ 1.1.1), non ha scelto La., per quello che è, per i suoi desideri, per i suoi smarrimenti, per la sua intelligenza e per la sua sensibilità o anche semplicemente per il suo aspetto fisico, che costituiscono il patrimonio di qualsiasi essere umano; ha scelto solo l'annuncio “cerco papy” che gli ha prospettato un rapporto sessuale, ad un prezzo, con una qualsiasi minorenne lo consenta, che resta priva di identità.

È un dato che appartiene agli studi di psicologia esaminati dalla commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, come risulta dal documento approvato nella seduta del 31 luglio del 2012, a conclusione dell'indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile, che questo tipo di reati determina sui minori che ne sono vittime, anche quelli che appaiono apparentemente spregiudicati e privi di remore, l'inevitabile desiderio di annientarsi, di punirsi, di degradarsi (vedi pagg 11 e 12 del citato documento).

§ 4.2 IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE E IL DANNO

MORALE SOGGETTIVO: NOZIONE

Nell'ordinamento giuridico il risarcimento del danno è lo strumento volto alla

reintegrazione o compensazione di un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, subito dal danneggiato quale conseguenza di un comportamento antigiuridico di altro soggetto, derivante o da un inadempimento contrattuale o da un fatto illecito.

Nel caso in esame si tratta di questa seconda ipotesi disciplinata dall'art. 2043 c.c., secondo cui “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Va richiamato al riguardo il dibattito attualmente esistente in ambito giurisprudenziale circa un'interpretazione evolutiva del sistema risarcitorio volta a valutarne anche una funzione sanzionatoria in base ad alcuni indici normativi individuati nella disciplina sulla violazione di un diritto di proprietà industriale, sulla protezione del diritto d'autore, ecc. (vedi sentenza della Corte di cassazione civile del 15 aprile 2015 numero 7613 che al punto 5.4 espressamente prevede come allo strumento risarcitorio “vengano ricondotti altri fini con questo eterogenei, quali la deterrenza o prevenzione generale dei fatti illeciti... e la sanzione” avendo riguardo al tema posto in quella sede relativo alla compatibilità con l'ordine pubblico italiano delle astreintes, cosiddetti danni punitivi, previste in altri ordinamenti, questione oggi rimessa all'esame delle sezioni unite civili).

Fatta questa premessa, il caso che occupa questa giudice è la domanda genericamente avanzata dalla costituita parte civile di ottenere, nel processo penale, il risarcimento del danno morale patito dalla vittima in conseguenza del reato commesso dall'imputato e da liquidarsi per equivalente nell'ammontare di E 20.000.

Per orientamento pacifico e costante della giurisprudenza di legittimità il danno morale da reato (o danno morale soggettivo) è identificato con il pretium doloris, inteso come il ristoro che spetta al danneggiato per la sofferenza transeunte patita quale vittima di un illecito penale.

Per questo il giudice affida la propria valutazione, che non può che essere equitativa non avendo parametri normativi e prefissati di giudizio, ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi che in sede di quantificazione del danno devono dare conto delle effettive sofferenze patite dalla persona offesa, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso concreto ed evitare che esso rappresenti un simulacro (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 12211 del 12/06/2015, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013; Cass. Sez. L., Sentenza n. 9238 del 21/04/2011).

Ai sensi dell'art. 2059 cc i danni non patrimoniali, come quello in esame, devono essere risarciti solo nei casi determinati dalla legge e tra questi vi sono quelli derivanti da illecito penale come previsto dall'articolo 185 cp.

Con detta disposizione, da leggersi congiuntamente alle norme civili sul risarcimento del danno da fatto illecito, il sistema penale fissa le conseguenze di carattere civile derivanti da reato.

Il primo comma dell'art. 185 cp prevede le restituzioni (“Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili”) cioè la reintegrazione dello stato di fatto preesistente alla commissione del reato e può avere ad oggetto sia cose mobili che immobili di cui si sia venuti in possesso.

L'obbligo restitutorio può sorgere, ovviamente, solo quando la restituzione sia possibile naturalisticamente e giuridicamente (è il caso della demolizione di opere, la restituzione dell'identico bene rubato, ecc.).

Il secondo comma dell'art. 185 cp prevede il risarcimento del danno: “Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.

Per danno patrimoniale si intende la privazione o diminuzione del patrimonio del danneggiato nei suoi due aspetti del danno emergente e del lucro cessante, mentre per danno non patrimoniale si intendono, tradizionalmente, e a prescindere dal complesso dibattito giurisprudenziale circa l'assorbimento dell'uno nell'altro, il danno morale soggettivo (derivante da reato), il danno biologico ed il danno esistenziale.

Soffermandoci esclusivamente sul danno morale soggettivo o danno derivante da reato, indicato dalla parte civile impropriamente come “danno morale”, che riguarda la trattazione in esame, si può sinteticamente ritenere che secondo la tradizione penalistica esso sia il “pretium doloris” consistente:

- nella sofferenza fisica, intesa come sensazione dolorosa;

- nella sofferenza psichica, intesa come afflizione, ansia, angoscia;

- nel pregiudizio sociale determinato dal discredito subìto.

È di tutta evidenza che, in riferimento a questo tipo di danno, il risarcimento per equivalente avente cioè ad oggetto una somma perfettamente corrispondente al valore del pregiudizio patito, opera quale mero compenso pecuniario la cui finalità appare maggiormente funzionale alla reintegrazione di un patrimonio diminuito che alla capacità di “compensare”, in tutto o in parte, il male sofferto (ovvero, come si vedrà oltre, con forme risarcitorie in forma specifica).

Ma la giurisprudenza civile è andata oltre sostenendo che il danno morale non si configura esclusivamente come "pretium doloris", ma anche come risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 13530 dell'11/06/2009).

Il danno morale soggettivo non può essere liquidato in base ad automatismi, in ragione della peculiarità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190. Esso deve tener conto delle condizioni soggettive della persona e della concreta gravita del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, dovendo dunque escludersi l'adozione di meccanismi semplificati di liquidazione (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 5770 del 10 marzo 2010).7

Cosicché, se già in linea generale non v'è dubbio che il nocumento non patrimoniale possa certamente essere risarcito in forma specifica, a fortiori tale conclusione deve valere ogni qual volta il danno arrecato alla vittima sia frutto della lesione dei diritti assoluti della personalità dell'individuo.

§ 4.3 LE MODALITÀ DI RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE

PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA, PROFILI PROCESSUALI

I principi generali del diritto civile, ancorati al combinato disposto di cui agli artt. 2043, 2058 e 2059 c.c. con l'art. 185 c.p., evidenziano come il risarcimento del danno debba, in prima battuta, avvenire in forma specifica, atteso che la finalità di ogni ristoro deve tendere al ripristino dello status quo ante l'illecito perpetrato.

Poiché tale tecnica risarcitoria può risultare di per sé, anche in relazione alla vicenda concreta, non più possibile, ovvero eccessivamente onerosa per il debitore/danneggiante, il legislatore ne subordina il ricorso a due precisi limiti:

a) la reintegrazione deve essere in tutto o in parte possibile. L'eventuale impossibilità ostativa può essere sia materiale (il bene da riparare sia perito) che giuridica (la reintegrazione comporterebbe un esito contrario a disposizioni di legge);

b) la reintegrazione non deve risultare eccessivamente onerosa per il debitore/danneggiante nel senso che l'impegno economico di questi deve essere conforme al canone della buona fede oggettiva e quindi alla diligenza di cui all'art. 1176 c.c.

Se ricorre uno dei due descritti limiti il risarcimento dovrà avvenire per equivalente, ossia mediante la corresponsione in favore del danneggiato del controvalore in termini monetari del bene della vita leso.

I suesposti principi vanno presi come riferimento interpretativo per affrontare il caso di specie che ha ad oggetto il ristoro del danno non patrimoniale nel cui ambito è compreso il danno morale soggettivo.

Esso può essere risarcito per equivalente, cioè con una somma in denaro con funzione compensativa come sopra indicato, ma anche in forma specifica.

Si tratta di strumenti risarcitori espressione della medesima esigenza di eliminazione del pregiudizio derivante dall'illecito e si distinguono fra loro esclusivamente per le differenti modalità di attuazione.

Il risarcimento del danno per equivalente costituisce una compensazione del creditore/danneggiato per il reato subito, che si realizza mediante l'attribuzione di una somma di danaro e si atteggia come forma tipica di ristoro del danno morale soggettivo patito, mentre il risarcimento in forma specifica tende a realizzare una forma più ampia di ristoro del pregiudizio derivante da reato. Esso, secondo la dottrina, può consistere in concreto "nella restituzione della cosa sottratta, nel rifacimento di quanto illecitamente disfatto o nell'eliminazione di quanto illecitamente fatto", per questo costituirebbe il rimedio principale a fronte del risarcimento per equivalente che sarebbe un rimedio sussidiario.

Per quanto scritto, esecuzione in forma specifica e per equivalente, trattandosi di distinte modalità attuative del diritto risarcitorio, sono entrambe riconducibili alla comune finalità di porre riparo agli effetti negativi dell'illecito e per questo esse sono del tutto fungibili fra loro (in questi termini Cass. Civ. Sez. Un. n. 11912 del 28/5/2014: “In proposito occorre infatti precisare che il risarcimento del danno in forma specifica e quello per equivalente sono espressione della medesima esigenza di eliminazione del pregiudizio derivante dall'illecito e si distinguono fra loro esclusivamente per le differenti modalità di attuazione. Tali distinte modalità attuative sono tuttavia del tutto fungibili fra loro, essendo entrambe riconducibili alla comune finalità di porre riparo agli effetti negativi dell'illecito”).

Fermo quindi il carattere di fungibilità tra i due rimedi, non v'è dubbio tuttavia che tra gli stessi sussista un rapporto gerarchico tale per cui occorre prima verificare se il danno possa essere risarcito in forma specifica e, solo ove tale accertamento sortisca esito negativo, si potrà procedere nella forma risarcitoria per equivalente.

Ricostruita la nozione sostanziale del risarcimento ed evidenziati i rapporti tra le due forme dello stesso, occorre ora vagliarne i profili processuali.

Nulla quaestio se, richiesto nell'ambito del processo il risarcimento in forma specifica, la parte poi muti la domanda chiedendo il risarcimento per equivalente (potendo peraltro il giudice liquidarlo in ogni caso d'ufficio). E ciò specie a fronte di diritti assoluti violati, in quanto si è in presenza di una mera riduzione della precedente domanda o comunque si è in presenza di una diversa modalità attuativa del diritto fatto valere ab origine con il risarcimento in forma specifica (Cass. Civ., Sez. 2, del 22 gennaio 2015 n. 1186).

In ordine all'ipotesi contraria si deve partire dall'assunto che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., del 23 ottobre 1984 n. 5398) ha già chiarito che ove la parte si limiti a chiedere genericamente il risarcimento del danno, senza tuttavia specificare se lo stesso debba avvenire per equivalente, ovvero in forma specifica, la domanda dell'attore attribuisce al giudice il potere discrezionale di valutare la forma più opportuna da utilizzare nel caso concreto, sempre nell'alveo dei principi generali di cui si è detto, tra i quali si colloca il criterio della gerarchia delle forme risarcitorie di cui all'art. 2058 c.c.

Nel caso in cui, come nella specie, la domanda con cui la parte richiede, a titolo di risarcimento del danno, la corresponsione in proprio favore di una mera somma di denaro, non può per ciò solo essere qualificata come domanda diretta all'ottenimento del risarcimento “per equivalente”. E ciò in quanto, anche la forma del risarcimento in forma specifica ben può avere ad oggetto la richiesta di liquidazione di una somma di denaro in favore del danneggiato.

Il Giudice di legittimità ha infatti precisato che qualora anche la reintegrazione in forma specifica consista nella dazione di una somma di denaro (ad esempio quella necessaria per la riparazione dei danni provocati ad un autoveicolo in seguito ad un sinistro stradale), la differenza tra riparazione in forma specifica e risarcimento per equivalente consiste nel fatto che, nel primo, la somma dovuta è parametrata ai costi occorrenti per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza tra il bene integro, nel suo stato originario ed il bene leso e danneggiato (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 5993 del 1997).

Se trasponiamo dette coordinate ermeneutiche al caso in esame, si può concludere che la domanda in questa sede formulata dalla parte civile, concernente genericamente la dazione di E 20.000,00 in proprio favore, nulla specifichi in ordine alla forma di risarcimento (in forma specifica o per equivalente), tanto da consentire alla giudice, in applicazione dei principi generali del diritto civile, di ritenere più adeguato al fatto oggetto del giudizio il risarcimento del danno in forma specifica, proprio in quanto l'imputato ha commesso il reato di prostituzione minorile così ledendo un diritto un diritto assoluto costituzionalmente garantito come la libertà individuale.

Quanto ora detto, del resto, trova conferma nella ormai pacifica giurisprudenza civile secondo cui la reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c.8 può essere assicurata anche ai diritti della personalità ed al diritto alla salute, che, anzi, postulano una protezione in forma specifica proprio in considerazione della loro natura, a prescindere dall'onerosità, e con il solo limite logico, sopra indicato, della possibilità in concreto della reintegrazione.

Con specifico riferimento a questo è sufficiente ricordare l'orientamento dottrinario secondo il quale è ammissibile l'applicazione dell'art. 2058 c.c. anche nel caso in cui vi sia, come nella specie, la distruzione di un bene infungibile ed insostituibile, come non può che essere la dignità e la libertà violata della minorenne per la condotta del cliente che le ha richiesto e pagato prestazioni sessuali. Orientamento che sembra trovare riscontro nella giurisprudenza ricordata che prende in considerazione la lesione della dignità umana (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 13530 del 11/06/2009).

Dette considerazioni, pertanto, inducono a ritenere che, ove si volesse ritenere che la parte civile abbia formulato una richiesta risarcitoria per equivalente, in ogni caso il giudice può, anche d'ufficio, risarcire, in forma specifica, i danni non patrimoniali derivanti da reato.

§ 4.4 IN PARTICOLARE IL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA NEL CASO DI SPECIE

Circa la quantificazione del danno non patrimoniale in forma specifica e alle modalità di liquidazione dello stesso, giova osservare come, da ultimo, la Cassazione civile con la sentenza della Sez. 3, n. 3260 del 19/02/2016 abbia stabilito che ai fini della quantificazione equitativa del danno non patrimoniale, il giudice deve accertare, con metodo presuntivo, il pregiudizio morale subito, attraverso l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore della persona tenendo conto dei fatti dai quali emerge la sofferenza morale di chi ne chiede il ristoro.

Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata della domanda risarcitoria sottoposta alla sua cognizione, deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura della vicenda dedotta e rappresentata dalla parte istante (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015 - Rv. 637476, la motivazione è allo stato oscurata e si dispone della sola massima).

Allorché, come nella specie, l'equivalente in denaro non risponde alla completa compensazione del danno subito dalla vittima e alla sua sofferenza morale, esso non può essere liquidato dalla giudice in questa forma ma in forma specifica e, giova ribadirlo, anche in considerazione dell'assoluta genericità della pretesa avanzata dalla parte civile in questa sede.

Nel caso in esame è proprio la peculiarità del danno cagionato alla persona offesa da parte dell'imputato, che ha sfruttato la fragilità adolescenziale e la deprivazione culturale e sociale del contesto in cui ha vissuto La., ad escludere che la mera corresponsione di una somma di denaro, come richiesta, sia in grado di perseguire la finalità risarcitoria imposta dall'applicazione dell'art. 185 cp.

Come emerso dagli atti, La. non si è prostituita a soli 14/15 anni per fare fronte ad impellenti esigenze economiche o per ragioni di bisogno, né risulta dagli atti, o da indicazioni su questo punto fornite dalla difesa della parte civile, che oggi si trovi in una condizione di difficoltà patrimoniale. L'unico elemento di cui si è certi nel presente processo è che la vittima frequentava una scuola pubblica del centro di Roma ed il denaro, come da lei stessa espresso in modo molto semplice ed autentico, le serviva “...perché volevamo troppo, mia madre i soldi me li dava ma non tanti quanti ne volevo.... Cioè è difficile per me pensare che devo andare in giro con i mezzi pubblici”.

Quindi, a prescindere dalla riconosciuta aspirazione di chiunque di guadagnare il proprio denaro (lecitamente) per acquistare (lecitamente) ciò che desidera, senza che ciò consenta di emettere alcun giudizio di valore, in questa sede spetta alla giudice orientarsi, secondo il tipo di danno subito dalla minorenne, per individuare la forma di liquidazione più corretta e conforme ai principi costituzionali di dignità e solidarietà sanciti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Il valore del bene violato dal fatto illecito, cioè la dignità e la libertà individuale della vittima, nel caso di specie, proprio alla luce delle parole chiare, in più riprese ribadite da La., di avere avuto come principale parametro valoriale ed unità di misura il denaro, strumento necessario per comprare qualsiasi cosa non necessaria, per il quale è stata disposta anche a distruggere la propria adolescenza (“a me sti anni non me li ridarà mai più nessuno”) non è monetizzabile da parte dell'Autorità giudiziaria se non con il rischio di aggravare e procrastinare, paradossalmente proprio attraverso lo strumento risarcitorio che ha finalità compensative della vittima, le conseguenze stesse del reato commesso dall'imputato.

Ciò, giova ripeterlo, sulla base delle prove utilizzabili da questa giudice e dalla mancata diversa allegazione da parte della difesa della minorenne.

Poiché però, per quanto sopra detto, al giudice è consentito provvedere d'ufficio alla personalizzazione, secondo criteri equitativi, del risarcimento del danno non patrimoniale, anche con la reintegrazione in forma specifica, si ritiene che questa deve consistere nella pretesa che il danneggiante provveda al ripristino, nei limiti consentiti dal caso concreto, della situazione antecedente al reato.

§ 4.5 LA SCELTA DELLA MODALITÀ RISARCITORIA ALLA LUCE DEI

PRINCIPI COSTITUZIONALI E SOVRANAZIONALI

Per pervenire a detta decisione si è ritenuto doveroso interpretare le norme in materia proprio a partire dai principi costituzionali e dal presupposto assiologico dei diritti fondamentali e della tutela dei diritti inviolabili della persona costituito dalla dignità della persona.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 293 del 2000, ha affermato, infatti, che “quello della dignità della persona umana è valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo”; da intendersi non in astratto, ma come persona concreta, quale essa è e non quale dovrebbe essere secondo punti di vista religiosi, filosofici o ideologici.

La dignità implica che l'identità specifica di ciascun individuo venga considerata - come

è scritto testualmente nella sentenza n. 13 del 1994 della Corte costituzionale- “un bene in sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata”.

La dignità non appartiene a chi la merita, secondo criteri di valutazione assunti dalle leggi dello Stato o risultanti dalla cultura dominante o dal comune sentire, ma a tutte le persone, qualunque sia o sia stato il loro comportamento.

Come scritto da autorevole dottrina, essa non è soltanto una “dote” dell'essere umano, ma si identifica con la persona, per il semplice motivo che un individuo privato della sua dignità soffre della negazione di se stesso.

Se nel nostro ordinamento la dignità permea di sé ogni norma costituzionale e ordinaria, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea è l'articolo 1 a sancire l'inviolabilità` della dignità` umana, così confermando anche a livello sovranazionale il suo valore che deve costituire il fondamento di ogni atto interpretativo dei giudici dell'Unione.

Detti principi pongono al centro la tutela e l'individuazione, da parte della giudice, nel caso specifico, delle più opportune forme risarcitorie, avendo di vista la dignità violata della vittima da parte dell'imputato, e trovano ulteriore conferma nell'art. 31 comma 2 della Costituzione secondo cui la Repubblica protegge “l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.

In conclusione, dunque, la lettura dei principi costituzionali e sovranazionali citati non può che imporre un'interpretazione dell'art. 2058 cc che non aggravi la posizione della vittima, come avverrebbe con un risarcimento per equivalente, ma le restituisca la dignità violata dall'illecito.

Da ciò consegue che una lettura economicistica della dignità della persona verrebbe a trasformarsi nel suo contrario, specie allorché, come nel caso in esame, il contenuto stesso dell'illecito penale, rappresentato dal reato di prostituzione minorile, è costituito dalla monetizzazione della vittima minorenne da parte dell'imputato.

§ 4.6 SCELTA DELLA MODALITÀ RISARCITORIA ALLA LUCE DEI PRINCIPI DELLA DIRETTIVA SULLE VITTIME

Accanto alle fonti indicate, il panorama europeo è stato ulteriormente arricchito dalla direttiva sulle vittime9 che impone ai giudici interni una particolare attenzione alle vittime minorenni poiché, per la loro età, “tendono a presentare un elevato tasso di vittimizzazione secondaria e ripetuta”.

Si ritiene opportuno richiamare il considerando n. 9 della direttiva, da solo capace di descrivere la ratio della fonte in esame, secondo il quale:

“Un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime.

Come tali, le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute. In tutti i contatti con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale e con qualsiasi servizio che entri in contatto con le vittime, quali i servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa, si dovrebbe tenere conto della situazione personale delle vittime e delle loro necessità immediate, dell'età, del genere, di eventuali disabilità e della maturità delle vittime di reato, rispettandone pienamente l'integrità fisica, psichica e morale. Le vittime di reato dovrebbero essere protette dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, dovrebbero ricevere adeguata assistenza per facilitarne il recupero e dovrebbe essere garantito loro un adeguato accesso alla giustizia.”.

La., per come risulta dagli atti presenti nel fascicolo processuale e sopra riportati, è un'adolescente a rischio di “vittimizzazione secondaria” proprio perché particolarmente vulnerabile, priva di strumenti culturali e di sostegni familiari; con un vissuto segnato da un'esperienza prostitutiva non occasionale, ma consistita in una vera e propria attività lavorativa con decine e decine di clienti che l'hanno scelta essenzialmente per la sua minore età; con un livello di autostima talmente basso da farle ritenere di non avere altro genere di futuro (vedi §1.1.4 lett. a); con un contesto valoriale fondato esclusivamente sul denaro e sul suo potere incoercibile.

Un risarcimento liquidato in termini (esclusivamente o principalmente) economici, come

chiesto dalla parte civile ed in mancanza di qualsiasi allegazione sul punto, contrasterebbe con l'obbligo dell'Autorità giudiziaria di impedire la vittimizzazione secondaria perché accrescerebbe e confermerebbe in La. la convinzione che, anche per lo Stato, il suo valore non è la sua unicità e dignità di persona, in quanto tale non monetizzabile e non compensabile, ma è, ancora una volta, un valore quantificabile ed indennizzabile solo attraverso il denaro cioè lo strumento attraverso il quale l'imputato l'ha resa una merce, negandole il riconoscimento di essere una persona unica ed irripetibile.

Nella determinazione di un obbligo risarcitorio in capo all'imputato a favore della vittima del reato l'Autorità giudiziaria deve tenere conto, ai sensi dell'art. 16 della citata direttiva 2012/2009, che l'interesse della minore va sempre considerato preminente e garantito, dentro e fuori del processo, anche attraverso forme di "giustizia riparativa".

È, quindi, anche in questa logica interpretativa, volta ad evitare contraddizioni tra la statuizione penale - che non può che essere sanzionatoria in chiave rieducativa dell'imputato ai sensi dell'art. 27 della Costituzione - e la statuizione civile risarcitoria, che a livello europeo ormai si pone in una ottica riparativa, che, nel caso di specie, la giudice non può risarcire il danno per equivalente.

Come può il denaro proveniente dal Ro., sotto il profilo della stretta logica, agli occhi dei protagonisti della vicenda, essere da un lato elemento costituivo della fattispecie penale (il prezzo della prestazione sessuale) e dall'altro rappresentare, per quella stessa condotta, risarcimento del danno?

Per evitare questa evidente discrasia, al cui centro è il denaro come misura di tutte le cose, si ritiene che soccorra solo un criterio equitativo tale da risarcire il grave pregiudizio patito da una vittima vulnerabile, in una forma che non la pregiudichi e che non la vittimizzi per la seconda volta, ovverosia ai sensi dell'art. 2058 cc attraverso un obbligo di facere dell'imputato consistente nell'acquisto di ben individuati libri e film.

È opportuno sottolineare che la lettura proposta, che come scritto, trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione oltre che della dottrina, e che nasce dall'applicazione di norme costituzionali e dell'Unione Europea, consente di superare la necessità di richieste risarcitorie dal contenuto meramente simbolico, ben conosciute dal nostro ordinamento e studiate anche dalla dottrina, sotto il profilo della loro ammissibilità, come avvenuto, ad esempio nel noto processo per stupro celebrato a Latina. In detto processo la vittima, attraverso la sua avvocata, si costituì parte civile richiedendo il risarcimento del danno nella misura di una lira, proprio al fine di sottolineare che il reato commesso aveva avuto degli effetti tanto devastanti sulla persona offesa da essere irrisarcibile, non quantificabile, non monetizzabile da parte di coloro che l'avevano violentata e per evitare, anche solo simbolicamente, che attraverso una diversa pretesa risarcitoria il denaro diventasse per gli stessi imputati misura della sua dignità di persona.

È evidente, dunque, che le motivazioni addotte, all'epoca, per il risarcimento in forma simbolica sono quelle che oggi, alla luce degli avanzamenti giurisprudenziali offerti anche dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale, oltre che dalle disposizioni dell'Unione Europea, consentono un risarcimento in forma specifica dotato della effettività che la vittima di un reato merita di ottenere.

§ 4.7 L'EFFETTO (INDIRETTO) DEL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA SULL'AUTORE DEL REATO

Per mera completezza va sottolineata l'idoneità della reintegrazione in forma specifica anche rispetto all'autore del reato.

Il risarcimento a favore della vittima, sotto forma di somma di denaro, comporterebbe, paradossalmente, che l'imputato continuerebbe a reiterare, pagando, la stessa modalità di relazione proprietaria stabilita con La. e fondata, ancora una volta, sulla sua monetizzazione, ciò, peraltro, in assenza, come più volte ricordato, di mancate allegazioni da parte della difesa della vittima su profili patrimoniali.

Invece la reintegrazione in forma specifica, consistente - come si scriverà di seguito - nell'obbligo di facere dell'acquisto di determinati libri, scritti in gran parte da donne, e che costituiscono patrimonio dell'intera comunità umana, evita il rischio ora ricordato.

La mera applicazione dei principi costituzionali e dell'Unione Europea nella materia risarcitoria e di tutela dei minori, come sopra indicati, consente che l'imputato utilizzi il denaro non per acquistare prestazioni sessuali da un'adolescente vulnerabile, ma per acquistare libri e film il cui contenuto lo costringe a confrontarsi con il reato commesso in cui l'uomo usa ed abusa del corpo delle donne in modo sopraffattivo, si serve delle minorenni come meri intrattenimenti sessuali.

Come si vedrà oltre la scelta dei testi è avvenuta in modo tale da individuare contenuti volti a sostenere una relazione tra i generi fondata non sul rapporto di potere dell'uno sull'altro, ma sul rispetto che nasce dal riconoscimento della diversità e della dignità altrui, dal fatto che la donna non è un corpo da comprare su un sito internet senza chiederle neanche il nome.

Ro., dunque, attraverso l'acquisto dei libri, oltre a risarcire in forma specifica La. e ad adempiere ad un obbligo giuridico imposto dalle norme, ha anche uno strumento per prendere consapevolezza di quanto La. valga, per quello che è e per quello che rappresenta come donna, e che la misura della ricchezza di quell'adolescente fragile, diversamente da quello che l'imputato ha ritenuto fino ad oggi comprandone le prestazioni sessuali, non è economica, ma è costituita dalla sua dignità che, per ciò solo, non ha un prezzo perché è la dignità di La..

A ben vedere il risarcimento in forma specifica, che è lo strumento con cui la vittima viene risarcita senza correre il rischio di rientrare in un circuito di vittimizzazione secondaria, appare oggettivamente una modalità, apprestata dall'ordinamento, che consente all'imputato di favorire un suo processo di riflessione sulla soggettività femminile anche al fine di raggiungere una maggiore consapevolezza di sé, passaggio non trascurabile per evitare che reiteri la commissione del reato.

Attraverso l'acquisto di libri e film sul pensiero prodotto nei secoli dalle donne, Ro. viene indirettamente stimolato a comprendere come dietro ad ogni persona di genere femminile vi sia quella enorme mole di conoscenza e di storia, per millenni negata proprio da uomini che non hanno rispettato la dignità delle donne.

§ 4.8 LA REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA: L'OBBLIGO PER IL DANNEGGIANTE/IMPUTATO DI ACQUISTARE LIBRI E FILM

Circa la determinazione in concreto della reintegrazione in forma specifica si ritiene di aderire all'orientamento della corte di legittimità secondo il quale vi è un sistema aperto dell'azione civile nel processo penale che consente all'autorità giudiziaria una valutazione discrezionale da adeguare alle istanze a cui si lega nel tempo la funzione del risarcimento del danno, in rapporto alle diverse tipologie di reato.

Il giudice può, infatti, stabilire in relazione al caso concreto se debba valorizzarsi la funzione sanzionatoria della pronuncia risarcitoria ovvero quella compensativa e riparatoria e ciò indipendentemente dalla specificità della domanda.

Per pervenire alla propria valutazione il giudice deve, quindi, indicare i fatti materiali tenuti in considerazione per pervenire a quella determinata decisione (Cass. Pen., Sez. 4, Sentenza n. 18099 del 2015).

Nel caso in esame, nei limiti degli strumenti tecnico - giuridici offerti dall'ordinamento e dalla prospettazione della parte civile (e delle sue mancate allegazioni), si dispone la reintegrazione in forma specifica del danno morale soggettivo patito dalla vittima in quanto, come sopra scritto, quello per equivalente non sortirebbe l'effetto perseguito dal sistema riverberandosi, paradossalmente, nel suo contrario.

Per determinare il tipo di reintegrazione in forma specifica, idonea nel caso di specie, occorre:

a) partire dalla collocazione sistematica del reato per cui è intervenuta condanna;

b) individuare gli effetti concreti del commesso reato sulla vittima in relazione alla

sua specifica personalità;

c) fissare le modalità concrete di reintegrazione in forma specifica.

§ 4.8.1 LA COLLOCAZIONE SISTEMATICA DELL'ART. 600 BIS COMMA 2 CP

L'art. 600 bis comma 2 cp, cioè il reato commesso dall'imputato, è ricompreso tra i delitti contro la libertà individuale, nella sezione prima sui delitti contro la personalità individuale.

Detta scelta sistematica parte dall'assunto che la prostituzione di soggetti minorenni non è mai libera o frutto di una scelta spontanea, ma è determinata da condizionamenti culturali, familiari o sociali - se non quando vere e proprie coercizioni - di fronte alle quali il minore non dispone di alcuna valida alternativa, sicché l'atto sessuale compiuto con un adulto dietro versamento di un prezzo non può` mai inquadrarsi in un'area di libertà (in questi termini Cass., Sez. Unite, sent. 19 dicembre 2013 (dep. 14 aprile 2014), n. 16207).

Ma anche a volere prescindere da interventi esterni, l'ordinamento vieta l'acquisto di prestazioni sessuali di un minore per il solo fatto che questi presuntivamente non ha ancora raggiunto quel livello di maturità tale da consentirgli una valutazione davvero consapevole in ordine alle ricadute della mercificazione del proprio corpo sul suo sviluppo psico - fisico.

Per questo La., indipendentemente dal suo atteggiamento che potrebbe apparire in modo superficiale, e secondo un pregiudizio collettivo ben radicato che stigmatizza sempre e comunque chi si prostituisce, connivente rispetto al reato, ne va considerata ed è solo una vittima.

§ 4.8.2 GLI EFFETTI CONCRETI DEL COMMESSO REATO SULLA VITTIMA E I TRE CONDIZIONAMENTI DA QUESTA SUBITI

Gli effetti concreti del commesso reato sulla vittima possono essere individuati solo avendo riguardo ai condizionamenti che questa ha subìto e che attengono a piani familiari, sociali e culturali.

a) Il condizionamento familiare

Il primo vero condizionamento è il contesto familiare dell'adolescente, per come sopra descritto, costituito da una madre che la sollecita a prostituirsi per avvantaggiarsi dei proventi di questa attività e da un padre che l'ha lasciata sola per trasferirsi in Germania a fare lo chef, senza versare alcunché per il suo mantenimento, pur essendo benestante, e tacitandola nelle sue esigenze di figlia attraverso il pagamento con banconote versate direttamente nelle sue mani, nello stesso modo di clienti come Ro..

In questo contesto, e con un fratello più piccolo affetto da una seria patologia psichiatrica, La. ha vissuto l'abbandono e l'assenza di protezione da parte dei genitori fino a sentirsi una nullità.

b) Il condizionamento sociale

Il secondo condizionamento viene dal contesto sociale cioè dalle amicizie intrecciate da La. nella cosiddetta “Roma - bene” ed incontrate in un liceo come il XXXXXX frequentato, in gran parte, da figli di professionisti ricchi ed affermati. È proprio l'amica Ch., poco più grande e a sua volta figlia di persone benestanti e di livello culturale medio - alto, che le indica la prostituzione come la strada giusta per guadagnare facilmente e tanto, per togliersi gli sfizi che nascono dalla visione di una luminosa vetrina o da un locale notturno alla moda (vedi paragrafo § 1.1.1 lett. a) “ detto proprio con tutta sincerità era taxi, vestiti, shopping, tutto quello che volevo, vestiti, tanti tanti vestiti...... Sigarette...... Andare la sera uscire...... Si si, borse di marca quello che io vedevo nelle vetrine dei negozi, mi piaceva e me lo andavo a comprare, cioè senza nessun problema. Era questo il mio scopo, alla fine non c'era nessuno scopo.... Avere proprio dei soldi miei, da spendere miei e non chiedere niente a nessuno...”).

I servizi sociali, attivati per seguire il nucleo familiare a causa dei problemi psichiatrici del fratello di La. e che hanno parlato con lei solo una volta, e la scuola, che si è preoccupata solo di comunicare alla madre della vittima le sue numerosissime ed ingiustificate assenze, senza cercare di coglierne le ragioni effettive, sono stati strumenti istituzionali che non hanno funzionato, come avrebbero dovuto, come luoghi di controllo, di formazione, di ascolto, di emersione di un disagio adolescenziale profondo e ben visibile che aspettava solo di essere colto da adulti adeguati, capaci e solo minimamente attenti.

c) Il condizionamento culturale

Il terzo condizionamento è, in effetti, quello ben visibile attraverso un'attenta lettura degli atti del processo e che permea, dall'inizio alla fine, tutti i soggetti che hanno avuto un ruolo nella vicenda processuale: il contesto culturale.

La., attraverso le sue stesse parole, rese nel corso delle deposizioni e sopra riportate, evidenzia come la sua formazione, che è alla base delle azioni intraprese e della sua estrema vulnerabilità, sia imbevuta di trasmissioni televisive che mostrano in gran parte le donne come vallette semisvestite piacenti e non come esseri pensanti; di spot pubblicitari che impongono modelli consumistici in cui la bellezza, il denaro ed il successo costituiscono il valore assoluto, mentre l'imperfezione e la fragilità sono vizi da nascondere; della visione del corpo femminile inteso come unico strumento di affermazione sociale attraverso l'apprezzamento degli uomini; del pregiudizio secolare rispetto alle donne che ha creato strutture stereotipate delle quali ognuno è permeato e dalle quali è imprigionato dal momento della nascita; delle centinaia di parolacce che esistono per definire una prostituita e dell'unico termine positivo - “gigolo” - per indicare un uomo che vende le proprie prestazioni sessuali.

A fronte di questi condizionamenti, diretti ed indiretti, che, lo si ripete, emergono dalla lettura delle dichiarazioni rese sia da La. che dalle intercettazioni telefoniche, risulta che la minore è solo una vittima fragilissima e vulnerabile, circondata dal vuoto e priva di qualsiasi cintura di sostegno scolastico, familiare, sociale e culturale.

§ 4.8.3 LE MODALITÀ CONCRETE DI REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA: L'ACQUISTO DI LIBRI E FILM DA PARTE DELL'IMPUTATO

In considerazione della natura del reato commesso e degli effetti patiti dalla vittima non appare agevole individuare, sia pure equitativamente, la modalità con cui imporre all'imputato la reintegrazione in forma specifica della pretesa risarcitoria.

Questa giudice non ignora la difficoltà ora evidenziata e l'ampiezza dell'ambito di discrezionalità consentito, stante la valutazione in via equitativa, dalla Suprema Corte.

Ma è proprio la dimensione del margine ad imporre la ricerca di modalità che, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, desumibili dagli atti processuali che sono stati riportati con dovizia di particolari, siano in grado di orientare e indirizzare la decisione giudiziaria.

L'unica forma di garanzia, a fronte di tale ampiezza discrezionale riconosciuta alla giudice, è rappresentata dalla presente motivazione e dalla sua sostenibilità, in termini di ragionevolezza e logicità.

La diffusa descrizione delle circostanze di fatto e degli effetti del commesso reato su La. consentono di pervenire alla difficile decisione individuando l'unico strumento capace di restituire dignità e libertà, nel caso di specie: la conoscenza.

Questa è in grado di creare idonee ed adeguate difese rispetto alle storture che hanno generato la soggezione, l'assenza di libertà, l'apparente carenza di alternative di un'adolescente romana, per come risultanti dalla lettura degli atti processuali.

Il pensiero critico e la cultura, non la colpevolizzazione o il paternalismo rispetto alla vittima, sono l'opportunità che lo strumento risarcitorio - costituito da libri e film - può offrire alla minorenne che ha subìto un reato sessuale che ha leso la sua dignità di persona e di donna, mettendo in pericolo la sua serena e consapevole crescita.

È nei libri delle donne e sulle donne che l'hanno preceduta e che hanno dovuto faticosamente guadagnare, come La., la loro libertà di scelta e la loro autonomia intellettuale, aldilà delle strade concretamente percorse, che la giovanissima potrà trovare, se lo vorrà, strumenti di conoscenza, modelli e una tra le tante opportunità per comprendere la sua storia, quella della sua città, del suo Paese e del mondo in cui vive.

Nell'elencazione dei testi e dei film che sono stati individuati ed indicati nel dispositivo cui si rinvia, tra i milioni possibili e senza alcuna esaustività, vi sono testi di storia, di filosofia, di letteratura, di critica letteraria, di poesie, di studi, di saggi sulle radici culturali del pregiudizio nei confronti delle donne e sulla profonda influenza dei condizionamenti sociali nella formazione dell'identità femminile e delle sue successive scelte.

Attraverso libri e film, la persona offesa di un reato che è stato commesso ai suoi danni proprio in quanto donna ed adolescente, priva di strumenti di difesa e di alternative culturali, potrà, con una propria condotta positiva e volontaria, cioè la lettura, appropriarsi, solo se lo riterrà, di quelle storie e di quelle elaborazioni, per servirsene un giorno come grimaldello per esprimere tutta la propria libertà ed autonomia di pensiero e di scelta.

Anche discostandosene, criticandoli, aggredendoli intellettualmente perché chiudono o aprono orizzonti e prospettive tanti quanti sono i lettori e le lettrici ed i loro pensieri o modi di vedere.

Si tratta di autrici che, talvolta in solitudine, hanno proposto le loro visioni del mondo e le loro domande nelle diverse branche del sapere così rendendo più articolato e complesso il quadro culturale tanto da consentire, per ciò solo, il progresso dell'intera umanità e del suo articolato pensiero. Alcune di quelle autrici hanno anticipato, colto e accompagnato le profonde trasformazioni della storia anche pagando con la propria vita o con l'isolamento sociale perché portatrici di un progetto di rinnovamento che ha investito con forza la soggettività non solo delle donne ma anche degli uomini.

La. appartiene a quei libri in un legame che, anche inconsapevolmente, crea un mutuo patto tra le generazioni, in quanto appartiene a quella straordinaria ricchezza interpretativa ed artistica.

“Perché i capolavori non sono nascite isolate e solitarie; essi sono il risultato di molti anni di un pensare in comune, di pensare avendo accanto a é la gran parte del popolo, sì che l'esperienza della massa si raccoglie dietro a quella singola voce” (Virginia Woolf, “Una stanza tutta per sé”, pag. 79, 2013, Milano). E La., come le autrici e gli autori dei libri che Ro. è obbligato a comprarle, è figlia di quella produzione filosofica, letteraria, storica, critica che l'imputato, nei suoi appuntamenti sessuali, le ha simbolicamente sottratto facendola sentire come una merce priva di valore e di identità. Oggi La. si colloca sopra quei libri, perché già le appartengono in quanto figlia di quella storia e di quel pensiero, e Ro. è costretto a fare i conti con la sua statura, quella che nessuno, neanche lui, può comprare.

È evidente, in questa logica, che la consegna a La. dei testi e dei film, indicati nel dispositivo, non ha alcuna valenza rieducativa o impositiva di un modello, ma, costituisce, come già scritto, esclusivamente una modalità risarcitoria in forma specifica che appare essere l'unica adeguata al caso di specie.

Si offre alla vittima vulnerabile di un reato tanto grave, non certo un'inammissibile indottrinamento, ma solo uno strumento finalizzato ad un processo di acquisizione di consapevolezza, che pone al vertice la sua dignità umana.

La. potrà o meno cogliere ed accogliere questa offerta, sentendosi a pieno titolo parte di quella ricchezza culturale che le sue madri intellettuali le hanno regalato, così aprendo la propria vita ad un'esperienza di libertà consapevole che solo la conoscenza le può permettere.

Infine, vanno liquidati, equitativamente, E 1000 a titolo di lucro cessante, inteso come perdita di chance che, secondo una valutazione prognostica, presumibilmente si verificherà proprio per le conseguenze che la vicenda in esame ha determinato sul percorso scolastico di La., sulla sua bassa autostima, sui progetti lavorativi futuri.

Dall'accoglimento della domanda risarcitoria consegue anche la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di costituzione di parte civile, ammessa al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 76 comma 4 ter DPR 115 del 2002, che si quantificano in complessivi E 2000 oltre Iva e Cpa come per legge, di cui E 1000 per onorari.

PQM

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p

DICHIARA

Ma. Ro. colpevole del reato ascrittogli e ridotta la pena per il rito lo condanna alla pena di due anni di reclusione ed euro 2000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'articolo 600 septies cp

DICHIARA

Ma. Ro.Ma. Ro. interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno, nonché interdetto in perpetuo da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio e servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate da minorenni.

Visti gli artt. 538 e ss cpp

CONDANNA

L'imputato al risarcimento del danno subito dalla costituita parte civile che liquida equitativamente in E 1000 per il danno patrimoniale e nell'acquisto a suo favore dei seguenti libri e film sulla storia ed il pensiero delle donne, di letteratura femminile e sugli studi di genere:

- Il Diario di Anna Frank;

- Una donna di Sibilla Aleramo;

- I romanzi di Alba De Cespedes (Dalla Parte di lei, Quaderno Proibito, ecc.);

- Virginia Woolf La signora Dalloway, Gita al faro e Una stanza tutta per sé;

- Natalia Ginzburg, Lessico Famigliare

- Melania Mazzucco, Limbo

- Marguerite Yourcenar, le Memorie di Adriano

- Emily Dickinson, Tutte le poesie

- Oriana Fallaci, Un Uomo

- Igiaba Shego, La mia casa è dove sono

- Storia delle Donne in Occidente in tre volumi di Duby e Perrot

- Luce Irigaray, Essere Due

- Hannah Arendt, Vita Activa

- Anna Rossi Doria: Dare forma al silenzio.

Scritti di storia politica delle donne;

- Silvia Ballestra Contro le donne nei secoli dei secoli/Silvia Ballestra - Milano : Il saggiatore, 2006.

- Adriana Cavarero, Nonostante Platone. Figure femminili nella filosofia antica

- Formazione di genere: racconti, immagini, relazioni di persone e famiglie, a cura di Isabella Loiodice Milano, Angeli, 2014 Connell, Robert W. Questioni di genere / Robert W. Connell. - Bologna: Il mulino, 2006.

- De Caroli Maria Elvira, Categorizzazione sociale e costruzione del pregiudizio: riflessioni e ricerche sulla formazione degli atteggiamenti di genere ed etnia / Maria Elvira De Caroli;

- scritti di O. Licciardello, S. Di Nuovo, E. Sagone. - Milano: Angeli, 2005.

- Identità di genere e immagine femminile: teorie e pratiche / a cura di Maria Vinella.

Bari: Progedit, 2000.

- Identità di genere nella lingua, nella cultura, nella società / a cura di Franca Orletti - Roma: Armando, 2001.

- La costruzione sociale del genere: sessualità tra natura e cultura / Concetta Lodedo. - Lecce: Pensa Multimedia, 2001.

- La scomparsa delle donne: maschile, femminile e altre cose del genere / Marina Terragni. - Milano: Mondadori, 2007.

- Differenze e diseguaglianze: prospettive per gli studi di genere in Italia / a cura di Franca Bimbi. - Bologna: Il mulino, 2003.

- L'università delle donne: saperi a confronto / Bianca Rosa Gelli, Rita D'Amico, Terri Mannarini. - Milano: Angeli, 2002.

- Percorsi di genere: letteratura filosofia studi postcoloniali, a cura di Fortunato M. Cacciatore, Giuliana Mocchi, Sandra Plastina, Milano, Udine, Mimesis, 2012

- La costruzione del genere: norme e regole: studi, a cura di Barbara Pezzini, Bergamo, Bergamo University Press, Sestante, 2012

- Identità e differenze: introduzione agli studi delle donne e di genere, a cura di Maria Serena Sapegno, Milano, Mondadori università; Roma, Sapienza università di Roma, 2011

- Francesca Sartori, Differenze e disuguaglianze di genere, Bologna, Il Mulino, 2009

- Concetta Lodedo, La costruzione sociale del genere: sessualità tra natura e cultura, Lecce Pensa Multimedia, 2001

I DVD dei film Suffragette e Ipazia, oltre quelli che verranno indicati nella parte motiva della sentenza.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese di costituzione della parte civile, ammessa al gratuito patrocinio, che liquida in complessivi E 2000 oltre Iva e cpa come per legge

Roma 20/9/2016

Tags: Sentenze

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