Ricorso Avvisi di accertamento Genzano

Nel dicembre 2015 il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso presentato dalla AssoserviziSrl, con il quale venivano impugnate le delibere della Giunta Comunale con cui si dichiaravano nulli gli avvisi di accertamento relativi alla Tarsu inviati dalla stessa Assoservizi ai residenti nel Comune di Genzano di Roma.

Non è infrequente che le pubbliche amministrazioni affidino a società esterne, mediante gara d’appalto o trattativa privata, servizi svolti nell’interesse dell’amministrazione stessa.

Ciò avviene con particolare regolarità nell’ipotesi del recupero crediti, ossia in tutti quei casi in cui sia necessario accertare la misura del debito del cittadino nei confronti dell’amministrazione e poi procedere alla notifica dell’avviso di accertamento con conseguente diffida ad adempiere.

Un esempio evidente di ciò è senz’altro costituito dalla fervente attività svolta ogni giorno da Equitalia Spa, già Gerit Spa, che ogni giorno lavora incessantemente per quantificare i crediti e procedere con modi più o meno aggressivi al loro recupero.

Ebbene, anche il Comune di Genzano aveva deciso di ricorrere a una tale modalità, scegliendo di esternalizzare il servizio di recupero di quanto dovuto dai residenti a titolo di Tarsu.

Giova ricordare che la Tarsu è una tassa dovuta dai residenti al Comune per il servizio di raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Le vicissitudini normative che essa ha subìto sono innumerevoli: dapprima trovava la sua piena disciplina nel d. lgs. 507/1993, poi modificato più volte, con l’introduzione successiva della TIA e poi della TARI e della TARES.

Annullamento accertamento tributi Genzano

Il principio sotteso a tali tasse rimane però sempre lo stesso, seppur di volta in volta se ne modificano i criteri per la sua quantificazione, ossia l’obbligo del cittadino che sia residente in un immobile urbano di pagare una somma che consenta all’Ente pubblico di provvedere allo smaltimento dei rifiuti.

Per il Comune di Genzano, il recupero di tale tassa veniva affidato, mediante contratto d’appalto, alla società Assoservizi Spa.

Tale collaborazione si rivelava però sin da subito infruttuosa e anzi pregiudizievole per l’immagine stessa dell’amministrazione comunale.

E infatti, non appena ottenuta la concessione, la Assoservizi iniziava con l’inoltro degli avvisi di accertamento relativi alla Tarsu, quantificando però in modo errato gli importi dovuti dai cittadini.

Venivano invero predisposti e inviati 2972 avvisi di accertamento, nei quali la tassa veniva conteggiata tenendo anche conto di garage e cantine, che avrebbero dovuto invece essere esclusi come locali non produttivi di rifiuti.

La somma complessiva richiesta da Assoservizi per il periodo 2008-2013 ammontava a complessivi otto milioni di euro.

L’accertamento delle irregolarità e la rescissione del contratto

Ovviamente nei piccoli centri ogniqualvolta si riceve un atto in cui viene indicata una cifra da pagare diversa dal solito, specie se più alta del solito, ci si precipita in Comune per tentare di capire cosa sia successo e per palesare il proprio disappunto rispetto alle irregolarità effettuate.

Ed è proprio ciò che si verificava in seguito all’invio massiccio degli accertamenti da parte di Assoservizi. Iniziavano a pervenire al Comune una serie innumerevole di segnalazioni e di lettere anche formali che denunciavano gli errori fatti nella quantificazione della tassa e, necessariamente, il Comune si vedeva costretto a correre ai ripari.

L’amministrazione procedeva pertanto alla rescissione del contratto concluso con la Assoservizi, in virtù delle gravi inadempienze poste in essere da quest’ultima; rescissione che veniva decisa con le deliberazioni della giunta comunale n. 58 del 26 febbraio 2014, n. 30 del 30 gennaio 2014 e n. 63 del 3 marzo 2014, nonché con determinazione dirigenziale n. 74 del 28 febbraio 2014, con le quali venivano altresì annullati tutti gli avvisi di accertamento inviati nel periodo di vigenza del contratto.

Non solo, visto il danno causato a molti dei residenti dagli illegittimi avvisi di accertamento, il Comune si impegnava a restituire tutte le somme versate dai contribuenti in pagamento di tali avvisi, riconoscendo come sufficiente per il rimborso il recarsi presso gli uffici comunali con una prova del pagamento già effettuato.

Ovviamente tutto ciò non veniva gradito dalla Assoservizi Spa, la quale tempestivamente presentava ricorso al Tar per ottenere l’annullamento delle delibere e della determinazione dirigenziale sopra indicati, censurando la rescissione del contratto da parte del Comune e il conseguente annullamento di tutti gli avvisi di accertamento emessi, chiedendo inoltre per tali circostanze che il Tribunale gli riconoscesse un congruo risarcimento del danno.

La decisione del Tar contro Assoservizi spa

Nella sentenza pubblicata il 15 dicembre 2015, il Tribunale Amministrativo del Lazio ha demolito punto per punto le posizioni dei ricorrenti, aderendo interamente alla tesi difensiva dell’amministrazione comunale.

All’uopo si è fatto riferimento al dato letterale del contratto stipulato dal Comune di Genzano di Roma e la società Assoservizi a r.l., il quale all’art. 17 contemplava la facoltà per il Comune di dichiarare la decadenza della concessionaria del contratto per le inosservanze degli obblighi contrattuali e per gravi abusi e irregolarità nella gestione.

Quanto verificatosi attaglia perfettamente la previsione di cui sopra, per cui il Tribunale ha ritenuto che l’amministrazione abbia correttamente esercitato le facoltà contrattualmente previste in suo favore.

La Assoservizi spa, difatti, quantunque il contratto fosse chiaro sull’argomento, non aveva mai predisposto né tantomeno concordato con il Comune di Genzano un manuale operativo per l’attività di riscossione, ove fossero indicate direttive e linee guida assunte di comune accordo con l’amministrazione. Al contrario, il Comune non era mai stato neppure informato di quali fossero i modelli predisposti per gli avvisi di accertamento, venendo privato quindi della possibilità di verificare anche la correttezza dei calcoli effettuati.

L’aver inviato avvisi di accertamento senza alcuna verifica effettuata congiuntamente all’amministrazione, veniva quindi ritenuta una grave violazione dei doveri scaturenti dal contratto sottoscritto e, di conseguenza, il Tar giudicava legittimo l’operato del Comune di Genzano che, con tre diverse delibere della giunta e con una determina dirigenziale, aveva annullato gli avvisi inviati e disposto la rescissione dal contratto.

Respingeva quindi il ricorso della Assoservizi e condannava quest’ultima al pagamento di euro 1.500 a titolo di spese di giudizio.

Le tasse dei comuni 

La vicenda in oggetto è solo una delle tante che coinvolgono i rapporti delle pubbliche amministrazioni con società esterne con cui queste intrattengono rapporti in seguito ad appalti pubblici.

Ciò che caratterizza quanto avvenuto a Genzano rispetto a ciò che capita in altri comuni più grandi è la tempestività con cui l’emergenza è rientrata, forse anche grazie alla mediazione di avvocati tributaristi di Genzano.

Tale circostanza va ricondotta essenzialmente alle piccole dimensioni di un paese che, come tale, è più facilmente gestibile e assicura un contatto più diretto con i propri cittadini.

Forse diversamente sarebbe andata in una città come Roma, in cui si passa il giorno a correre da un posto all’altro e difficilmente si ha il tempo di andare a fare code chilometriche presso gli uffici comunali solo per chiedere spiegazioni dell’aumento di una tassa. Semplicemente si paga o, al più, si accantona la lettera ricevuta fino a dimenticarsene, con la conseguenze che, se delle irregolarità ci sono, si aspetta che se ne occupi qualcun altro.

Tale condotta è senza altro comprensibile e anche legittima, ma non cero funzionale all’istaurazione di un corretto rapporto con il proprio comune di appartenenza.

Tags: Genzano, Sentenze

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