Elezione Sindaco Ariccia - Vicenda Giudiziaria

Il 19 gennaio 2013 il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza del Tar pronunciata il 15 marzo 2012, confermava Emilio Cianfanelli quale Sindaco di Ariccia eletto in seguito alle operazioni elettorali tenutesi in data 15 e 16 maggio 2011, consentendo quindi allo stesso di riassumere la propria qualifica sino al termine del suo quarto mandato, con termine previsto nella primavera del 2016.

L’intera vicenda giudiziaria che per mesi ha tenuto con il fiato sospeso Emilio Cianfanelli aveva inizio proprio con le superiori consultazioni elettorali, che lo vedevano trionfare per la quarta volta al Comune di Ariccia.

Tuttavia, come spesso accade quando in ballo vi sono molteplici interessi di persone che mirano all’amministrazione della cosa pubblica, l’esito delle elezioni e il conseguente atto di proclamazione degli eletti veniva impugnato innanzi al Tar del Lazio con ricorso presentato dall’oppositore Roberto Di Felice, risultato sconfitto per soli 35 voti, nonché dall’ex Consigliere Pdl Giorgio Fabi, i quali evidenziavano il verificarsi di molteplici irregolarità in almeno dodici degli uffici elettorali delle varie sezioni.

La Nomina del Presidente di Seggio

In particolare, all’attenzione del Tribunale Amministrativo veniva posta l’assenza di una regolare nomina del Presidente del seggio 15, non adeguatamente e legittimamente composto, ad avviso dei ricorrenti, i quali sottolineavano la totale assenza negli atti di un originale o di una copia autentica del titolo di investitura del Presidente stesso.

Tra gli atti risultava esistere soltanto una nota attraverso la quale il Segretario generale comunicava che il Presidente in questione aveva già prodotto in una fase precedente al Comune di Ariccia una copia del provvedimento di delega e, nella stessa nota, si affermava che lo stesso documento era stato inviato anche al Comando dei Carabinieri di Ariccia. I documenti presentati erano però tutti in copia.

Per tali ragioni, con il ricorso si rilevava la nullità della nomina del Presidente e, per l’effetto, la nullità di tutti gli atti da lui compiuti, non essendo legittimato ad operare; di conseguenza, veniva chiesto l’annullamento dell’intero procedimento elettorale.

Inoltre, a tale vizio si aggiungevano degli errori materiali di conteggio delle schede, non corrispondendo il numero delle schede autenticate con la somma di quelle utilizzate per l’espressione del diritto di voto e quelle residue.

Insomma, un insieme di vizi, di irregolarità e di parti oscure su cui si è voluto far luce, visto anche il pochissimo scarto tra i voti del Cianfanelli e quelli presi dal rivale Di Felice, che come detto ammontava a soli 35.

Ricorrere al Tar in seguito ad un esito nefasto delle elezioni può rappresentare spesso un escamotage per il contendente che subisce l’amara sconfitta, ma può anche capitare che effettivamente le procedure elettorali non siano state correttamente eseguite e allora sarà pienamente comprensibile e anche condivisibile la posizione di chi chiede al Giudice amministrativo quantomeno di approfondire.

Ciò avviene non soltanto nell’interesse del singolo ricorrente, ma nell’interesse di tutti i cittadini che abbiano partecipato al voto e che hanno pienamente diritto di essere amministrati da chi è stato regolarmente eletto.

Annullamento Elezione Sindaco dal Tribunale Amministrativo

In seguito alla presentazione del suddetto ricorso, il Tar annullava la proclamazione a Sindaco di Ariccia di Emilio Cianfanelli, condividendo le censure dei ricorrenti e dando atto di effettive irregolarità verificatesi durante lo svolgimento delle consultazioni.

Nello specifico, oltre ad una serie di vizi che colpivano la nomina dei vari Consiglieri, i Giudici amministrativi, con riferimento all’assenza di un atto di nomina del Presidente di seggio, prendevano in esame l’istituto del c.d. funzionario di fatto, di matrice dottrinale, ossia del potere attribuibile a chi, pur in assenza di nomina formale, assuma comunque la posizione di funzionario e svolga quindi le relative attribuzioni.

Tale teoria incontra però un duplice ordine di limiti: da un lato quello derivante dal fatto che chi ha interesse possa negare il potere di chi ha emesso l’atto in assenza di nomina e dall’altro quello derivante dalla tutela della buona fede, secondo cui la teoria è valida solo se essa va a vantaggio del terzo e non se invece lo danneggia, per cui non può essere utilizzata contro l’elettore che abbia contestato la regolarità degli atti compiuti da un funzionario non formalmente nominato.

Per tali ragioni, il Tar affermava che in materia elettorale, l’interesse di chi ricorre, tutelando la propria posizione giuridica individuale e facendo valere lo status di elettore deve essere tutelato mediante l’applicazione delle regole preposte alla garanzia del corretto svolgimento della competizione elettorale e, di conseguenza, l’applicazione dell’istituto del c.d. funzionario di fatto pregiudicherebbe la correttezza e la legittimità stessa delle operazioni.

In altri termini, il superiore istituto, non previsto da alcuna norma ma di creazione dottrinale, può venire in soccorso solo per “salvare” degli atti compiuti in assenza di nomina, quando tale salvataggio sia a vantaggio del terzo in buona fede, ma non quando questo si risolva in un pregiudizio per quest’ultimo, come avviene nel caso in cui l’elettore voglia far valere l’irregolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali.

Ne deriva che era da considerarsi nulla l’attività del Presidente del seggio elettorale, in quanto posta in essere da soggetto privo di legittimazione e quindi in una situazione di carenza di potere, la quale costituisce una delle cause di nullità dell’atto amministrativo.

Alla luce di ciò, il Tar annullava l’elezione del Sindaco Emilio Cianfanelli e ordinava alla Segreteria di effettuare l’immediata trasmissione della sentenza, oltre che al Comune di Ariccia, al Prefetto della Provincia di Roma, dichiarando l’esecutività della pronuncia.

La sentenza di Riforma del Consiglio di Stato

La superiore sentenza veniva impugnata innanzi al Consiglio di Stato dal Sig. Giorgio Fabi, che agiva quale cittadino elettore e quindi interessato alla regolarità del procedimento elettorale.

Le censure mosse alla pronuncia del Tar venivano ritenute dai giudici del secondo grado di giudizio fondate.

In particolare, veniva osservato come l’assenza dell’originale o di una copia autentica del provvedimento di nomina del Presidente del seggio 15 era stata erroneamente addebitata all’Amministrazione Comunale, la quale, ad avviso del Tar del Lazio, non avendo prodotto tale documento in giudizio, non aveva adeguatamente assolto l’onere della prova su di lei incombente.

Ebbene, il Consiglio di Stato ribaltava tale assunto, sostenendo che il mancato deposito dell’originale del provvedimento non poteva imputarsi alla pubblica amministrazione, per la circostanza che tale atto era stato sottoposto a sequestro penale e, di conseguenza, l’amministrazione non poteva disporne.

L’aver statuito che, per tali ragioni, non poteva dirsi provata l’esistenza della delega ad avviso dei giudici dell’impugnazione ledeva il diritto di difesa del Comune.

Secondo il Consiglio, difatti, il Tar piuttosto che concludere per l’assenza di un’investitura del Presidente Cardinali, avrebbe dovuto rinnovare l’istruttoria e concedere un termine per l’adempimento all’amministrazione, compatibilmente con lo stato di sequestro in corso.

In questo modo, secondo il disposto dell’art. 64 comma 3 del Codice del processo amministrativo, il Giudice avrebbe potuto chiedere direttamente alla Procura della Repubblica la copia autentica di cui si ravvisava l’assenza. Detta norma consente invero al Giudice amministrativo di disporre anche d’ufficio l’acquisizione di documenti necessari ai fini del decidere che si trovino nella disponibilità di pubbliche istituzioni.

Sulla scorta di tali argomentazioni, dopo aver giudicato infondate le altre censure, il Consiglio di Stato in data 14 dicembre 2012 ha pertanto annullato la sentenza di primo grado respingendo i ricorsi presentati e accogliendo le motivazioni dell’impugnazione, consentendo al Dott. Cianfanelli di tornare a ricoprire la carica di Sindaco.

Onere della Prova

Ancorchè in questi casi sia semplice assistere a strumentalizzazioni del dato giuridico da parte delle correnti politiche coinvolte, la realtà è una soltanto: la circostanza determinante è stata ravvisata nel corretto o meno assolvimento dell’onere della prova.

Non si è trattato di capire se effettivamente vi siano stati i c.d. brogli elettorali, ma semplicemente di dirimere un nodo giuridico, segnatamente un nodo processuale, consistente nell’imputare ai ricorrenti o all’Amministrazione la mancata produzione di un documento, che è sempre esistito ma che si trovava sottoposto a sequestro.

In queste situazioni tuttavia non tutti sono a conoscenza di quanto stia realmente avvenendo in Tribunale, è semplice abbandonarsi a commenti populisti e a generalizzazioni che ben si prestano, nel generale clima di sfiducia nei confronti della politica, a fare di tutta l’erba un fascio e far parlare subito di evidenti scorrettezze.

Per poter essere veramente informati sui fatti, si dovrebbe avere la pazienza e la buona volontà di leggere le sentenze.

 

x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto