Parziale Annullamento Ordinanza Strade vicinali di Gavignano
Con la sentenza del 9 aprile 2013 n.1940 il Consiglio di Stato dichiarava la parziale illegittimità dell’ordinanza del Sindaco di Gavignano, con la quale veniva ordinata l’eliminazione di una serie di recinzioni di alcuni terreni agricoli, allo scopo di consentire il passaggio in quattro strade vicinali che attraversavano proprio quel terreno.
I giudici del secondo grado di giudizio osservavano come tre di tali strade non fossero più realmente identificabili e individuabili nella loro consistenza e, in ragione del fatto che in materia di strade vicinali agli elenchi stradali va riconosciuta natura meramente ricognitiva, non può essere ordinata la demolizione delle recinzioni posizionate dai privati su strade non più riconoscibili.
Ordinanza del Comune chiede la riapertura di vecchie strade in disuso da decenni
L’intera storia traeva origine il 27 gennaio 2004, quando dei cittadini di Gavignano, Francesco Colabucci e Maria Giovanna Gabrieli, acquistavano dei terreni nel Comune, per un totale di 69,8553 ettari. Il successivo 18 marzo dello stesso anno, tuttavia, il Comune, dopo aver contattato per vie informali più volte gli acquirenti, chiedeva ufficialmente che questi provvedessero alla ricostruzione su quei terreni di una strada vicinale risalente ai primi del ‘900.
Le “strade vicinali” di Gavignano
Coem spiegato dagli Avvocati Civilisti, vanno definite strade vicinali in generale quelle strade costituite ex collatione privatorum agrorum, cioè tramite conferimento delle aree da parte dei proprietari dei fondi latistanti e dei fondi in consecuzione. Lo scopo era quello di consentire il passaggio attraverso i fondi agricoli e, per tale ragione, i proprietari di questi si accordavano per la costituzione di una strada.
Esse possono però assumere anche carattere pubblico. Ciò avviene in tutti quei casi in cui siano utilizzate per il raggiungimento di luoghi di pubblico interesse o siano abitualmente utilizzate per il passaggio della generalità dei cittadini. In tale ipotesi vengono assimilate alle strade comunali di cui all’art. 2, comma 7, d. lgs. 285/92, per cui il Comune è tenuto a concorrere alle spese di manutenzione e ha la possibilità di esercitare i poteri per la tutela di tali strade.
Riapertura delle strade tramite Ordinanza
Sulla base di tali presupposti, il Comune di Gavignano, in data 12 settembre 2006, inviava atto di comunicazione di avvio di procedimento con cui erano individuati i terreni interessati, acquistati dalla Gabrieli e dal Colabucci, con il quale veniva intimata la riapertura della strada, allo scopo di consentire il pubblico transito. Successivamente, con ordinanza del 5 luglio 2007 n. 54, il Comune di Gavignano disponeva anche la riapertura delle altre tre strade vicinali esistenti sui terreni suddetti e, segnatamente, la strada vicinale di Ritorti, la strada vicinale Colle delle Pozzolane e infine quella Colle Santa Croce.
Il ricorso al Tar mentre continua l’azione del comune
Iniziava così un vero e proprio braccio di ferro tra i proprietari e l’amministrazione comunale.
L’ordinanza veniva impugnata dinanzi al Tar del Lazio con l'Assistenza di Avvocati civilisti ed amministrativisti e, per l’effetto, nasceva un procedimento giudiziario amministrativo che si sarebbe protratto sino al 2013.
Nel frattempo, in pendenza di giudizio, il Comune di Gavignano continuava a portare avanti l’iter di natura amministrativa, notificando ai ricorrenti in data 9 marzo 2009 una diffida ad adempiere l’ordinanza n. 54 del 2007 e, successivamente, in data 19 luglio 2009, una nuova intimazione e diffida alla riapertura delle strade vicinali in oggetto. Non ottenendo alcun riscontro, il Comune di Gavignano procedeva poi all’esecuzione dell’ordinanza, dando luogo alla rimozione della recinzione delimitante la proprietà dei ricorrenti.
Questi ultimi a loro volta impugnavano anche l’ultima diffida ad adempiere del 17 luglio 2009, unitamente agli atti relativi all’esproprio sostanziale dei terreni azionato dall’amministrazione comunale.
Il Tar conferma l’esistenza delle strade
Dinanzi a tale situazione non poco ingarbugliata, il Tar del Lazio disponeva una consulenza tecnica d’ufficio volta all’accertamento dell’esistenza di tali strade vicinali sul terreno dei ricorrenti, pronunciandosi in un secondo momento a favore del Comune con sentenza n. 6227 del 10 luglio 2012.
E infatti, la consulenza tecnica confermava l’esistenza topografica delle strade, dando atto che esse risultavano anche dall’atto notarile di compravendita dei terreni, attestando che la mancanza di uso pubblico era quindi da ricondursi solamente alle recinzioni apposte dai ricorrenti, i quali avrebbero dovuto dare seguito alle legittime ordinanze dell’amministrazione.
Il secondo grado di giudizio e la decisione del Consiglio di Stato
Il 19 luglio 2012 i Sig.ri Colabucci e Gabrieli proponevano appello dinanzi al Consiglio di Stato, ricostruendo l’intera vicenda e riferendo la condotta tenuta dal Comune di Gavignano nel corso degli anni.
In primo luogo, essi censuravano la ricostruzione dei fatti effettuata dal Tar in sentenza, adducendo che si trattava di una totale falsa rappresentazione della realtà, nonché delle norme richiamate dai giudici, a dire dei ricorrenti male interpretate e mal applicate al fatto concreto. In secondo luogo, essi rilevavano un diverso atteggiamento tenuto dal Comune in situazioni analoghe rispetto a terreni di proprietà dello stesso Sindaco, i quali, secondo gli impugnanti, avrebbero presentato lo stesso problema relativo alla presenza su di essi di strade vicinali, senza che però l’amministrazione si fosse attivata per ottenere il loro ripristino.
Inoltre, veniva censurata la procedura seguita per l’esecuzione dell’ordinanza, avendo proceduto all’esproprio per finalità diverse rispetto alle funzionalità istituzionali ed avendo per di più agito in difetto di competenza, dovendo essere il Prefetto ad occuparsi della tutele delle esigenze relative alla circolazione stradale al di fuori dei centri abitati.
Infine, i ricorrenti sottolineavano il paradosso sotteso alla vicenda in oggetto: la mera circostanza che tali strade risultassero da un vecchio elenco delle strade pubbliche, peraltro compilato secondo un apprezzamento discrezionale, non poteva dirsi vincolante per strade non più utilizzate da sessant’anni, non più collegate alle vie pubbliche e per di più ormai caratterizzate da ostacoli naturali che da tempo di fatto ne avevano causato la scomparsa.
Alla luce di tali argomentazioni, essi chiedevano la riforma della sentenza del Tar e il riconoscimento in loro favore di un risarcimento pari a 2 milioni di euro per il nocumento cagionato dall’amministrazione.
Quest’ultima dal canto suo, si costituiva in giudizio sostenendo l’infondatezza di tutto quanto sostenuto dagli appellanti.
Il Consiglio di Stato su competenze e praticabilità delle strade
I giudici anzitutto premettevano la competenza in materia del Sindaco, a differenza di quanto sostenuto nell’atto di appello, e successivamente affrontavano il merito della questione.
A tal proposito, essi aderivano alle tesi degli appellanti con riferimento a tre delle quattro strade vicinali in oggetto, utilizzando a fondamento della decisione le risultanze della consulenza tecnica poiché, se è vero che questa ha confermato l’esistenza delle strade, è altrettanto vero che mediante la descrizione concreta di queste esse sono risultate del tutto impraticabili.
Tre strade su quattro comunque inutilizzabili
La strada vicinale Pista d’Orlando risultava percorribile solo a piedi e con estrema difficoltà, in ragione del totale inerbimento del fondo stradale, risultante coperto da numerosi arbusti e del tutto occluso dalla vegetazione nella parte finale, nonché per la presenza di un notevole dislivello con la strada di collegamento cui dovrebbe giungere; anzi, la strada vicinale sembrava finire direttamente nel fosso di Rembrotta.
La situazione non era diversa per la strada vicinale di Colle delle Pozzolane, di cui il consulente non era riuscito a determinare la reale consistenza, non essendovi riferimenti topografici. Essa sembrava essere interrotta all’interno della proprietà Colabucci per la presenza del fosso Rembrotta, sul quale sarebbe stato necessario costruire un ponte, con notevoli spese da affrontare, senza che comunque sarebbero risultate inutili, attesa l’impossibilità di poter percorrere la via con qualsiasi veicolo.
Infine, anche la strada vicinale Ritorti presentava un tracciato non più individuabile con certezza e in alcuni casi totalmente occluso dalla vegetazione, per cui erano effettuate dal consulente analoghe considerazioni già fatte in relazione alle precedenti strade.
Diversa invece la situazione per la strada vicinale Colle S. Croce. Essa risultava viceversa ben riconoscibile grazie al tracciato dell’alberatura e si presentava come facilmente riapribile tramite la bonifica del terreno e la costruzione di un tragitto, utilizzabile anche dagli automezzi.
Legittima una ordinanza su quattro
Visto quanto sopra, il Consiglio di Stato dichiarava illegittime le ordinanze relative alle prime tre strade, “salvando” soltanto quella riguardante Colle S. Croce, affermando la natura meramente ricognitiva degli elenchi stradali del 1923, i quali non avrebbero potuto prescindere da considerazioni attuali e da rilevamenti fatti sul territorio al giorno d’oggi.
Veniva però disattesa la richiesta risarcitoria fatta dagli appellanti, ad avviso dei giudici non fondata su adeguati riscontri probatori.
Pubblica utilità o limitazione del diritto di proprietà?
A Gavignano si discute delle strade vicinali mappate su un elenco del 1923. Certamente si tratta di una questione giuridica di non scarsa importanza, visti gli interessi in gioco; si controverteva infatti in merito alla compressione o meno del diritto di proprietà degli acquirenti di un terreno. È pur vero che, fortunatamente, non si palesano questioni con ricadute pratiche più drammatiche della riapertura o meno di una strada vicinale.