Estorsione per un biglietto del treno a Stazione Termini: arrestata una quattordicenne

Termini estorsione per bigliettoNell’ottobre 2015, presso la Stazione Termini, la Polizia ferroviaria procedeva all’arresto di una cittadina romena di appena quattordici anni, colpevole di estorsione ai danni di turisti che ignari e in buona fede accettavano il suo aiuto per acquistare dei biglietti presso le biglietterie automatiche presenti in stazione.

Caos e bisogno d’aiuto a Stazione Termini rendono vulnerabili

Quando si è in stazione, mentre si aspetta che arrivi il treno che stiamo aspettando o che parta quello che dobbiamo prendere, di solito ci si intrattiene presso i numerosi esercizi commerciali presenti, specie se ci si trova in una grande stazione come è quella di Roma Termini, frequentata ogni giorno da migliaia di persone.

Tra i turisti, i pendolari, coloro che occasionalmente hanno dovuto affrontare un piccolo o un grande viaggio per necessità, tutti si trovano a contatto gli uni con gli altri, tra spallate, tentativi di farsi largo tra la folla e di riuscire a comprendere in quale binario si trova il treno da prendere, o come fare a stampare i tanto agognati ticket.

In questo caos generale molti turisti stranieri non sanno come muoversi e sono pronti a ringraziare con tutto il cuore chiunque si offra di dare una mano.

Una turista cinese alle prese con le biglietterie automatiche

È così che una turista cinese cadeva nella trappola degli estorsori da biglietteria.

La donna orientale si trovava presso la stazione in evidente difficoltà, non riuscendo a capire come acquistare il biglietto del treno che le occorreva, quando ad un certo punto veniva avvicinata da una giovane ragazza di nazionalità romena, che come un angelo apparso nella folla si offriva di aiutarla.

Un finto badge e un’offerta d’aiuto…

La giovane si presentava come un’impiegata delle Ferrovie dello Stato, mostrando un finto badge, e così aiutava la turista a stampare il ticket, con una tale gentilezza da indurre la donna addirittura a scattarsi un selfie con lei come ricordo al momento in cui il piccolo problema era stato risolto.

… ma poi le minacce e la richiesta di denaro

Se non che, all’improvviso, l’atteggiamento della ragazza romena cambiava radicalmente: questa iniziava a bloccare la turista e a minacciarla di non lasciarla andare se prima non le avesse dato 20 dollari. La donna cinese, spaventata da tale atteggiamento, stretta nella morsa della ragazza, metteva mani al portafogli e le dava quanto chiedeva, al fine di liberarsi da quella situazione.

Il giorno dopo la turista tornava in stazione e vedeva la falsa dipendente che di nuovo stava portando a termine la sua attività quotidiana di aiutare fintamente altri turisti per poi minacciarli di non lasciarli andare se non avessero pagato quanto richiesto.

L’intervento della Polizia Ferroviaria di Stazione Termini: il fermo e l’arresto

Grazie alla segnalazione della turista cinese, interveniva la Polizia Ferroviaria, che provvedeva subito a fermare la giovane ragazza e, una volta ricostruita l’intera vicenda e la dinamica delle estorsioni messe in atto da questa, procedeva con il controllo dei filmati registrati dal sistema delle telecamere interne.

In questo modo era possibile capire il modus operandi della giovane ragazza e interrompere la sua attività criminale.

Infatti, non appena chiarita la situazione, la Polizia Ferroviaria effettuava l’arresto della giovane.

L’accusa di estorsione ai danni della turista

Per i fatti commessi, l’accusa contestata era quella di estorsione. Si tratta di un reato previsto e punito dall’art. 629 c.p., che stabilisce che chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1000 a euro 4000.

Il problema della minore età della presunta colpevole

Tuttavia, nel caso di specie non si può prescindere dal rilevare la minore età della presunta colpevole, che necessariamente influiva anche sul prosieguo del procedimento.

In tale ipotesi invero l’ordinamento giuridico italiano prevede delle distinzioni rispetto al caso in cui l’imputato sia un maggiorenne, sia sotto il profilo sostanziale che sotto il profilo procedurale. La minore età è infatti considerata causa di non imputabilità, assoluta nel caso di infraquattordicenne, da accertare nel caso di persona che abbia compiuto gli anni quattordici ma non abbia compiuto gli anni diciotto.

Imputabilità e non imputabilità dei minori: l’età fa la differenza

L’art. 97 c.p. stabilisce che non è imputabile chi, al momento della commissione del reato, non abbia compiuto gli anni quattordici, mentre al contempo l’art. 98 c.p. prevede che è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva la capacità di intendere e di volere, ma la pena è diminuita.

In altri termini, laddove il responsabile di un fatto criminoso avesse, al momento della consumazione del reato, meno di quattordici anni, allora l’ordinamento presume in maniera assoluta che non fosse in grado di determinare scientemente la propria volontà e chi quindi non possa essere punito; viceversa, nel caso in cui l’età del colpevole al momento del fatto sia compresa tra 14 e 18 anni, l’ordinamento prevede che, pur non essendovi una presunzione di non imputabilità assoluta, è necessario effettuare una valutazione circa la capacità di intendere e di volere prima di procedere eventualmente all’applicazione di una pena.

Fino ai 18 anni tocca la Tribunale dei Minorenni

In quest’ultimo caso, la competenza per il processo spetta al Tribunale dei Minorenni, che è competente a prescindere dal tipo di reato commesso ogniqualvolta l’imputato sia un minore.

Esiste un Tribunale per i Minorenni in ciascun distretto di corte d’appello ed ha una composizione particolare, in quanto il collegio che ha il compito di decidere è formato da due giudici togati e due giudici onorari, esperti in pedagogia o in psicologia.

Pene ridotte e Perdono Giudiziale per tutelare il minore

In questo modo si cerca di tutelare il più possibile il minore, che indubbiamente potrebbe essere segnato per tutta la vita dalle azioni di cui si è reso responsabile. Da un lato l’imputato deve comprendere a fondo il disvalore della sua condotta, dall’altro lato deve però essere tutelato il suo futuro inserimento nella società. Ecco perché esistono per i minori istituti sconosciuti ai tribunali dei grandi, quale ad esempio il perdono giudiziale.

Questo è previsto dall’art. 169 c.p., che statuisce come, se per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a cinque euro, anche se congiunta a detta pena, il giudice possa astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna. Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta.

Un compito arduo e ingrato per il Tribunale dei Minori

Pensare che una ragazza di quattordici anni possa passare le giornate ad escogitare e realizzare estorsioni ai danni dei turisti, rischiando l’applicazione di una sanzione penale per pochi spicci, deve indurre a riflettere su quali siano le condizioni di vita di coloro che si trasferiscono nel nostro paese pieni di sogni e di speranze puntualmente disattese.

Anche se, va detto, non sempre la necessità è alla base della commissione di delitti. Talvolta è possibile che le fondamenta di condotte criminose siano poggiate sulla noia, sull’ingordigia, sulla voglia di avere una precoce indipendenza economica o anche sull’omessa educazione alla legalità ricevuta dalla famiglia, che magari è dedita allo stesso tipo di attività.

Al Tribunale per i Minorenni spetta l’ingrato compito di comprendere quali tra queste ragioni abbiano spinto alla commissione del reato e, di conseguenza, decidere se concedere un’altra opportunità al ragazzo o alla ragazza e non è certo un compito da invidiare.

Tags: Termini

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