Rocca Priora: condannato il vigile che intascava i soldi del Comune

Rocca Priora condannato il vigile che intascava i soldi del ComuneCon sentenza del 4 ottobre 2010, la Corte dei Conti, II Sezione giurisdizionale centrale d’appello, rigettava l’impugnazione proposta da Pucci Faustino, ex vigile urbano in servizio presso il Comune di Rocca Priora, confermando la condanna al risarcimento dei danni in favore dell’amministrazione comunale, per averle sottratto nel periodo dal 1994 al 1999 il rimborso spese forfettario pagato dai responsabili di abuso edilizio.

In questo modo, alla sentenza penale e al licenziamento in tronco dell’appellante, seguiva anche la condanna da parte dei giudici contabili.

I rimborsi dei verbali di dissequestro che svaniscono

La vicenda ha origini lontane, dovendosi risalire sino al 1992, quando il Comune di Rocca Priora, con delibera n. 492 del 31/10/92, disponeva il pagamento di un rimborso spese forfettario di lire 200.000 per ogni verbale di dissequestro emesso dal Comune, a carico di tutti i soggetti responsabili di abusivismi edilizi. La somma si sarebbe dovuta versare sul conto corrente postale intestato all’Ente Pubblico.

Tuttavia, dopo qualche tempo, ci si accorgeva che gli importi incassati dal Comune erano palesemente inferiori rispetto ai verbali emessi e alla cifra che di conseguenza avrebbe dovuto provenire alle casse comunali dall’elevazione di tali verbali.

Ciò faceva pertanto scattare un’attività investigativa svolta dai Carabinieri del Comune e dalla Guardia di Finanza, che ben presto avrebbero capito e fatto emergere la reale destinazione delle somme incassate, ossia le tasche del vigile che si occupava della consegna dei verbali.

Uno schema semplice: niente ricevuta e i soldi spariscono

Lo schema era estremamente semplice: il vigile, allorchè si trovava ad elevare i suddetti verbali di dissequestro con successivo obbligo per il destinatario di pagare la somma forfettaria stabilita dal Comune, evitava di consegnare la ricevuta all’atto del pagamento, adducendo quale motivazione la non necessità della relativa ricevuta in quanto la consegna materiale del verbale, secondo quanto sostenuto dal vigile, già equivaleva ad una traccia del pagamento.

Così facendo, dunque, non vi era alcuna prova fiscale dell’incasso delle somme, di cui l’impiegato poteva quindi appropriarsi tranquillamente, sino alla scoperta da parte delle forze dell’ordine della sua abitudine fraudolenta.

La stessa operazione veniva effettuata per la bellezza di 182 verbali di dissequestro, con ingenti somme sottratte pertanto alle casse del Comune di Rocca Priora.

Tre procedimenti a carico del vigile di Rocca Priora

Una volta scoperto tutto ciò, i procedimenti che venivano incardinati erano diversi e di diversa natura. A tale fatto seguiva invero un processo penale, un procedimento amministrativo-contabile e un procedimento disciplinare.

A processo per peculato

In primo luogo, il vigile Pucci veniva messo sotto processo dal Tribunale penale di Velletri per il reato di peculato, dopo essere stato arrestato in flagranza di reato mentre incassava le somme relative all’ennesimo verbale consegnato senza rilascio di ricevuta. Si tratta di un reato contro la pubblica amministrazione che sanziona il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso, o comunque la disponibilità, di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, la pena prevista è quella della reclusione da quattro a dieci anni.

Tale processo si concludeva con una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., meglio conosciuta come patteggiamento. In poche parole, l’imputato, unitamente al suo difensore, preferiva trovare un accordo con la pubblica accusa anziché correre il rischio di un dibattimento e di una successiva condanna maggiormente afflittiva.

Il procedimento disciplinare e il licenziamento

Al contempo iniziava anche un procedimento disciplinare che conduceva al licenziamento disciplinare del vigile “ladro”. Va ricordato che quella del licenziamento, specie nel pubblico impiego, è materia assai scottante che di volta in volta subisce modifiche a seconda della maggioranza di governo che si trova ad indirizzare di volta in volta l’attività legislativa.

Da ultimo, l’art. 55 comma 2 d. lgs 165/2001, così come modificato dal d. lgs. 150/2009, c.d. Riforma Brunetta, prevede che, ferme restando le previsioni in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro nel pubblico impego si applica l’art. 2106 c.c., secondo cui il potere disciplinare può essere esercitato dal datore di lavoro ogniqualvolta vi sia da parte del dipendente la violazione degli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà.

È di tutta evidenza che il comportamento, peraltro penalmente rilevante, posto in essere da Faustino Pucci, integrasse giusta causa per l’interruzione del rapporto di lavoro.

E infine la Corte dei Conti per i danni economici al Comune

Infine, come se non bastasse, si aggiungeva un procedimento contabile dinanzi alla Corte dei Conti per i danni economici cagionati alle casse dell’amministrazione comunale, di cui inevitabilmente l’ex vigile doveva essere chiamato a rispondere.

La decisione dei giudici contabili

Il primo grado di giudizio si concludeva con la condanna del vigile al pagamento di euro 8469,89, oltre accessori e spese di giudizio, disposto con sentenza n. 439/2003.

Tuttavia, il condannato proponeva appello dinanzi alla II Sezione giurisdizionale centrale d’appello, rilevano a suo dire alcune incongruenze ed inesattezze nella ricostruzione dei fatti così come effettuata dai giudici del primo grado di giudizio.

La richiesta di appello per mancanza di prove

Anzitutto, il primo motivo di appello riguardava la mancata prova dei fatti, atteso il carattere induttivo degli accertamenti della polizia giudiziaria, i quali, secondo l’appellante, non avrebbero esaminato correttamente l’intera vicenda illecita.

Tale motivo di censura non trovava però accoglimento. Secondo quanto si legge nelle motivazioni della sentenza di secondo grado, infatti, la dinamica dell’accaduto era da ritenersi giustamente ricostruita, in quanto la medesima vicenda era stata affrontata dall’Arma dei Carabinieri di Rocca Priora, dalla Guardia di Finanza su delega del Procuratore Regionale della Corte dei Conti, nonché dallo stesso Comune di Rocca Priora in sede amministrativa; tutti erano pervenuti alle medesime conclusioni.

In più, le modalità di realizzazione dell’illecito emergevano con chiarezza anche dalle dichiarazioni testimoniali dei dipendenti comunali e dei cittadini contravventori, i quali confermavano anch’essi la medesima versione dei fatti.

Alla luce di ciò e sulla base della prova da considerarsi consolidata con riferimento al danno erariale cagionato dalla condotta del Pucci, e ritenendo perfettamente logica e legittima la sentenza pronunciata dai colleghi all’esito del primo grado di giudizio, la seconda sezione giurisdizionale rigettava l’appello proposto dall’ex vigile e confermava la condanna al risarcimento già precedentemente disposta.

Vale la pena rovinarsi l’esistenza per pochi soldi?

Certo gli stipendi dei vigili urbani non sono dei più abbondanti, benchè probabilmente proporzionati al lavoro svolto, ma di sicuro rubare alle casse del Comune in cui si lavora non rappresenta una buona idea.

Sembra sempre che ci sia una certa cupidigia ed ingordigia in persone che evidentemente non immaginano le conseguenze dei propri comportamenti, o che forse confidano nell’impunità riservata a tanti in questo paese, tanto da far sembrare quasi ingiuste le condanne nei confronti di alcuni soltanto.

Forse ci si dovrebbe accontentare del proprio posticino fisso, conservato con poca fatica e con poco sudore, senza rincorrere sirene di arricchimento che usualmente non portano che a conseguenze difficili da superare. 

Tags: Sentenze, Rocca Priora

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