Ex Sindaco condannato per la nomina del Direttore Generale a Nettuno

Nettuno ex sindaco condannatoCon sentenza n. 756/2013, pronunciata il 19 settembre 2013, la Corte dei Conti – sezione giurisdizionale regionale per la Regione Lazio, ha condannato l’ex Sindaco del Comune di Nettuno, Alessio Chiavetta, nonché l’ex Direttore Generale dell’Ente, Gianluca Faraone, al risarcimento del danno erariale provocato proprio dalla nomina del Faraone a Direttore Generale.

La Corte ha stabilito che i due dovranno versare oltre 47.000 euro a testa, mentre gli altri Assessori che erano stati coinvolti nel giudizio sono andati assolti.

La nomina del Direttore Generale del Comune di Nettuno

La superiore sentenza è stata originata da un procedimento incardinato dinanzi alla Corte dei Conti, con lo scopo di valutare se le condotte degli ex Assessori, dell’ex Sindaco e dell’ex Direttore Generale avessero generato un danno erariale.

In particolare, la vicenda si riferiva a due deliberazioni della Giunta comunale, intervenute a cavallo tra il 2009 e il 2010; la prima, n. 313 del 29 dicembre 2009, con la quale la Giunta Comunale di Nettuno approvava la proposta del Sindaco di procedere al conferimento dell’incarico di Direttore Generale al Dott. Gianluca Faraone, appena nominato dirigente in prova nell’area economico-finanziaria del Comune, e la seconda, n. 3 del 25 gennaio 2010, con cui veniva invece approvato lo schema di contratto individuale di lavoro per il Direttore Generale, che veniva poi sottoscritto il successivo 10 febbraio e che obbligava l’Ente ad assumere un impegno di spesa in favore del Dott. Faraone pari a 121.000 euro annui, sino alla fine del mandato del Sindaco Chiavetta.

Il Direttore Generale: una figura abrogata subito dopo la nomina

Fin qui non vi sarebbe nulla di così strano, se non fosse che le delibere relative alla nomina del Faraone, e specificamente la prima n. 3013 del 2009, interveniva due giorni prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che all’art. 2 comma 186 lett. d) disponeva l’abrogazione della figura del Direttore Generale degli Enti Locali.

In sostanza, il Comune si impegnava a pagare per gli anni successivi uno stipendio di 121.000 euro per avere al suo interno una figura che dopo due giorni sarebbe scomparsa. Ma vi è di più, tale scelta otteneva un parere favorevole sia dal Dirigente del Personale, Dott. Benedetto Sajeva, che dal Dirigente dell’area economico – finanziaria, lo stesso Dott. Faraone, che in sostanza ha approvato la sua nomina sotto il profilo economico, dichiarando la compatibilità della stessa con le coperture finanziarie dell’Ente.

La ricostruzione e la tesi della Procura Regionale

Per i superiori fatti, ad avviso della Procura, secondo quanto riportato anche dalla Guardia di Finanza, il Comune di Nettuno subiva un danno quantificabile in complessivi euro 73.909,72 e precisamente euro 21.463,71 per l’anno 2010, euro 42.339,27 per l’anno 2011 ed euro 10.106,74 per il periodo sino all’1° giugno 2012, data in cui è iniziato il periodo di interdizione dalle mansioni di direttore generale disposta quale misura cautelare interdittiva dal Gip del Tribunale di Velletri.

Venivano ritenuti responsabili per detto nocumento, oltre al Sindaco pro tempore, anche tutti i membri della Giunta comunale che avevano adottato le delibere 313/2009 e 3/2010, nonché i dirigenti che avevano apposto parere favorevole, tra cui lo stesso Faraone in qualità di dirigente dell’area economico - finanziaria.

Gli accusati presentano le proprie giustificazioni ma la Procura le rigetta

Per tali ragioni, in data 16 novembre 2012 agli accusati era chiesto di presentare le proprie deduzioni ed eventuali documenti a giustificazione e argomentazione delle proprie condotte; facoltà di cui tutti beneficiavano fatta eccezione per gli assessori Cianfriglia, Combi e Visalli, che sceglievano di non depositare nulla. Al contempo venivano ascoltati mediante audizione orale, vista l’espressa loro richiesta in tal senso, Chiavetta, Faraone, Bianchi e Pedace.

Tuttavia, la Procura non considerava sufficienti le motivazione addotte dagli stessi e decideva pertanto di procedere con un’azione di responsabilità nei loro confronti per la complessiva somma di euro 144.638,92, essendosi aggiunte all’importo già contestato anche le somme relative a parte del 2012 e all’intero 2013.

La Procura accusa: l’intenzione era di conseguire un ingiusto profitto

La tesi dell’accusa si fondava sull’intenzionalità della condotta lesiva degli interessi dell’erario; gli accusari, sebbene perfettamente a conoscenza dell’approvazione della legge che eliminava la figura del Direttore Generale, decidevano comunque, nel periodo di vacatio legis (ossia quel lasso di tempo intercorrente dall’emanazione di una legge e la sua pubblicazione sulla Gazzetta che ne sancisce l’entrata in vigore) di procedere in fretta e furia alla nomina del Dottor Faraone, ben sapendo che dopo soli due giorni ciò non si sarebbe più potuto effettuare.

In altri termini, pur conoscendo la norma già approvata, si determinavano alla sua violazione al fine di far conseguire al Faraone un ingiusto profitto e, alla luce di ciò, venivano perseguiti affinché risarcissero il danno causato alle casse comunali.

Estranea la Giunta: nulla contrario alla legge

In primo luogo, la Corte dei Conti si è occupata di tutte le eccezioni preliminari e di tutte le questioni pregiudiziali sollevate dai numerosi convenuti, rigettandole tutte.

Successivamente, i giudici contabili hanno escluso il riconoscimento di una qualche responsabilità in capo ai membri della Giunta comunale, evidenziando come essi si fossero limitati ad approvare un atto proposto dal Sindaco, in base ad esigenze che erano state dallo stesso prospettate, senza tuttavia procedere all’approvazione di un atto contra legem, poiché al momento della deliberazione del 29 dicembre 2009 la norma relativa all’abolizione della figura del Direttore Generale negli Enti locali non era di fatto ancora entrata in vigore. Di conseguenza, ad avviso della Corte non sussiste quell’elemento soggettivo del dolo o della colpa necessario per rintracciare un profilo di responsabilità.

Diverse le conclusioni invece raggiunte per le posizioni dell’ex Sindaco e dell’ex Direttore Generale, Chiavetta e Faraone.

In questo caso i giudici hanno ritenuto di dover condividere l’impianto accusatorio, ponendo l’accento su alcune singolarità che depongono a favore di un’ipotesi di responsabilità.

Decisioni e delibere sotto le feste per farle passare inosservate

Anzitutto, appare quanto mai strana sotto il profilo cronologico la nomina del Dott. Faraone a dirigente in prova dell’area economico – finanziaria pochi giorni prima la sua successiva nomina a Direttore Generale; così come singolare appare la convocazione in fretta e furia, a mezzo telefono, della Giunta comunale del 29 dicembre 2009, nel pieno periodo delle feste natalizie e di fine anno, con decreto di nomina firmato dal Sindaco lo stesso giorno, a dimostrazione della fretta che ha caratterizzato le condotte.

La nomina peraltro è avvenuta in un periodo in cui il Dott. Sajeva, dirigente preposto all’Ufficio del Personale, si trovava in congedo ordinario per le feste di Natale e non avrebbe quindi potuto apporre il proprio parere sulla proposta di delibera. Il Faraone ha sostituito tutti, contravvenendo all’obbligo di astensione visto il suo coinvolgimento in prima persona, ed ha apposto parere favorevole anche per l’area da lui rappresentata come dirigente.

Ex Sindaco e ex Direttore Generale i soli responsabili e condannati al risarcimento

Rispetto a questi fatti, la Corte dei Conti ha giudicato colpevoli sia il Dott. Chiavetta, che in qualità di Sindaco è stato il principale artefice di tale iniziativa, che il Dott. Faraone, per le circostanze sopra esposte, avendo riconosciuto in entrambi i casi una colpa grave.

L’ex Sindaco e l’ex Direttore Generale sono stati quindi condannati al pagamento nei confronti dell’Ente di euro 47.319,46 per ciascuno.

Clientelarismo: una condotta che danneggia la credibilità anche dei  virtuosi

Storie come questa non fanno che far perdere di credibilità la pubblica amministrazione. In un’epoca in cui ognuno di noi pensa che tanto siano tutti corrotti o corruttibili, che sia tutto questione di giusta raccomandazione, avere queste conferme non fa che alimentare le generalizzazioni.

Ogni cosa finisce in un unico calderone in cui tutti sono egualmente responsabili senza alcuna eccezione. Eppure non è così. Vi sono esempi virtuosi in molti Enti locali, che però sono sommerse dalla melma che con il suo peso specifico finisce sempre per essere la prima a venire a galla.

Tags: Sentenze, Nettuno

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