Attentato alla sicurezza con una mucca a Carpineto Romano
Nel luglio 2015 il Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Velletri disponeva il rinvio a giudizio per un uomo di Carpineto Romano dell’età di 63 anni, con prima udienza per l’apertura del dibattimento fissata per il febbraio 2016.
L’accusa era quella di attentato alla sicurezza dei trasporti, per aver consentito il transito incontrollato di molti capi di bovini sul territorio del Comune di Carpineto Romano.
Bovini per strada: un pericolo continuo a Carpineto Romano
Nei piccoli paesi, la cui economia è fondata quasi esclusivamente sulla pastorizia e sugli allevamenti di animali, accade spesso di incrociare greggi di pecore o esemplari di bovini ai margini della strada, così come accade di dover attendere l’attraversamento degli animali prima di poter continuare il cammino con la propria automobile. Vi sono volte però in cui tutto ciò assume una dimensione incontrollata, che sfugge a ogni meccanismo di regolamentazione da parte delle autorità locali e finisce con il comportare anche dei pericoli per la popolazione.
Si pensi ai rischi connessi alla continua presenza sulle strade, anche a scorrimento veloce, di bovini. Si gira e tutt’a un tratto ci si trova di fronte un animale del peso di quintali che rappresenta quasi un muro contro il quale imbattersi con la propria vettura. È proprio ciò che si è verificato nel Comune di Carpineto Romano, in cui il problema delle mucche è totalmente sfuggito di mano.
Non solo. Il pericolo derivante dalla massiccia presenza di bovini non scaturiva solamente dalla circolazione stradale a rischio di sinistri in cui fossero coinvolti gli animali, ma era possibile imbattersi con essi anche stando a piedi, per le vie del paese.
Una ragazza ferita in uno scontro con un bovino
Tant’è che nel novembre 2014, a Carpineto una ragazza di diciotto anni riportava delle ferite a causa dello scontro con un bovino inselvatichito avvicinatosi troppo al centro abitato. L’episodio si verificava sulla strada statale 609 Carpinetana, che collega i centri di Carpineto Romano e Montelanico.
Una breve indagine permette di individuare rapidamente il proprietario
Viste le lesioni cagionate alla giovane ragazza, i Carabinieri della Stazione di Carpineto Romano si attivavano immediatamente per capire se vi fossero delle responsabilità, nonché per individuare il proprietario del bovino e comprendere se vi fosse stata o meno un’omessa vigilanza sull’animale.
Come è facile intuire, in un paese che non arriva a contare cinquemila abitanti era abbastanza semplice ottenere informazioni e risalire all’allevatore in questione.
I Carabinieri, in collaborazione con la Polizia Locale e secondo le direttive impartite dalla Procura della Repubblica di Velletri, iniziavano un’attività di indagine che gli consentiva di sorprendere più volte l’uomo mentre accudiva gli animali, potendo quindi notare che egli consentiva quotidianamente all’ingente numero di bovini di sostare e transitare liberamente anche nelle vicinanze delle strade e delle vie del paese.
Ne derivava che di frequente capitasse che uno o più capi di animali si allontanassero improvvisamente raggiungendo persino il centro abitato e mettendo in pericolo gli abitanti del paese.
Il rinvio a giudizio per attentato alla sicurezza dei trasporti
I fatti in questione non potevano che avere un seguito anche nelle aule del Tribunale, configurando un reato previsto e punito dal codice penale.
Per la precisione, il sessantatreenne di Carpineto Romano veniva accusato di attentato alla sicurezza dei trasporti. Si tratta di un reato disciplinato dall’art. 432 c.p. che statuisce la pena della reclusione da uno a cinque anni per chiunque pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria. La pena è aumentata, segnatamente da tre a dieci anni di reclusione, se dal fatto deriva un disastro, ossia un incidente di non comune gravità, tale da porre in pericolo la vita e l’integrità di un numero indeterminato di persone.
Le responsabilità civili oltre a quelle penali
In una ipotesi del genere, inoltre, non viene in questione solamente la responsabilità di tipo penale, ma il custode dell’animale potrà essere chiamato in giudizio anche innanzi a un giudice civile, affinchè la persona che ha subìto un danno possa vederlo risarcito.
L’art. 2052 c.c. stabilisce che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale stesso, sia che questo fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salva la prova del caso fortuito.
Ciò significa che, prescindendo dalla configurazione o meno di un reato, il codice civile prevede comunque che i pregiudizi riportati a causa di un animale debbano essere ristorati da colui che ne ha la custodia. Il solo caso in cui quest’ultima persona possa esonerata dal risarcimento è rappresentato dall’ipotesi in cui si dia prova che il danno è stato cagionato nell’ambito di circostanze imprevedibili e inevitabili da parte del custode dell’animale, che rientrano nella comune dizione di caso fortuito. Solo così verrà meno la responsabilità civile di cui all’art. 2052 c.c., la quale, giova ricordarlo, è responsabilità di natura extracontrattuale, ragion per cui l’azione per ottenere il risarcimento si prescriverà nel termine di cinque anni dal verificarsi dell’evento lesivo e spetterà al danneggiato dare la prova dei danni subìti e del nesso causale tra l’omessa custodia dell’animale e il nocumento arrecato.
Responsabilità e rischi dell’allevatore
Nel caso dell’uomo di Carpineto Romano, egli andrà incontro come detto ad un processo penale e, qualora dovesse essere riconosciuta una sua responsabilità, laddove emerga lo stato di incensuratezza, verosimilmente sarà destinatario di una condanna inferiore ai ventiquattro mesi di reclusione, che consentirà al giudice di riconoscere anche la sospensione condizionale della pena, prevista dall’art. 163 c.p.
Detta norma consente al Giudice, quando la pena è inferiore ai due anni di reclusione, di ordinare che l’esecuzione rimanga sospesa per il termine di cinque anni se si tratta di delitto o per il termine di due anni se si tratta di contravvenzione. Nel caso in cui, in questo lasso di tempo, il soggetto non riporti ulteriori condanne, allora il reato si estinguerà, mentre, viceversa, qualora si aggiunga una nuova sentenza di condanna, sarò revocata anche la precedente sospensione e le pene da scontare saranno cumulate.
Tradizioni e abitudini passate vanno protette ma non a scapito della sicurezza
Chi conosce un po’ le realtà dei piccoli borghi di cui l’Italia è piena, sa perfettamente che problemi come quelli della libera circolazione degli animali da pascolo non sono percepiti come tali sino a quando non si verificano episodi di una certa gravità che impongono di fermarsi a riflettere su quanto accaduto.
Non si può prescindere dal vivere una relazione quasi simbiotica con gli animali quando questi ultimi rappresentano in sostanza quasi l’unica fonte di reddito per la cittadinanza. Ma non si può neppure evitare di ricordare che tali attività necessitano di regolamentazione e di controllo.
Il legame con tradizioni passate e con abitudini di vita che appaiono ad alcuni del tutto anacronistiche non può giustificare il ritorno a periodi ante Costituzione o addirittura ante codici. Benchè tali attività sembrino riportare al passato, le regole che valgono sono quelle di oggi e non possono essere ignorate neppure in un piccolo paese sui Monti Lepini.
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