Sanzioni al Datore di Lavoro

Il datore di lavoro è destinatario di una moltitudine di norme che gli impongono l’osservanza di prescrizioni idonee a tutelare il lavoratore, e conseguenti sanzioni se non ottempera.

La legge invero impone che sul luogo di lavoro sia garantita la sicurezza dei dipendenti, allo scopo di prevenire eventuali infortuni nonchè la contrazione di malattie professionali derivata dalla costante esposizione ad agenti patogeni. In caso di inosservanza, sono contemplate sanzioni di varia natura, sia di natura amministrativa che penale, oltre ovviamente alla responsabilità civilistica cui il datore di lavoro è sempre soggetto ogniqualvolta ponga in essere un inadempimento contrattuale.

Innanzi tutto non può non farsi riferimento alla normativa relativa alla sicurezza sul lavoro, disciplinata dapprima con la nota legge 626/1994, poi sostituita e aggiornata dal D. Lgs n. 81/2008, che ha esteso ancor di più la già lunghissima lista di sanzioni previste.

Valutazione dei Rischi

A titolo esemplificativo ne possono essere citate alcune, come ad esempio la pena dell’arresto da 3 a 6 mesi ovvero con l’ammenda da euro 2.500,00 a euro 6.400,00 per il datore che non adotta il documento di valutazione dei rischi, che non nomina un responsabile del servizio di prevenzione e protezione o che non segue la formazione prevista dalla legge ove decida di curare personalmente la sicurezza sul lavoro senza delegare altri.

Altre sanzioni sono poi ricollegate all’eventuale inosservanza delle modalità di compilazione del superiore documento di valutazione dei rischi, prevedendosi la pena dell’ammenda da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.

A tali sanzioni penali si aggiungono poi tutta una serie di sanzioni amministrative che incidono pesantemente sull’attività del datore di lavoro: basti pensare all’ordine di sospensione dell’attività di impresa, previsto dall’art. 14 del D.Lgs 81/2008, da applicarsi in caso di gravi e ripetute violazioni in materia di prevenzione degli infortuni.

Le superiori sanzioni sono applicate ogniqualvolta venga violato uno degli obblighi precauzionali stabiliti dalla legge, ossia una delle norme che impongono una determinata condotta al fine di evitare che l’integrità fisica del lavoratore possa essere a rischio. Tuttavia, c’è anche un’altra categoria di sanzioni, ossia quelle che sono applicate quando il danno si è già prodotto, quindi in un momento successivo a quello della mera prevenzione.

È il caso del lavoratore che abbia già contratto una malattia professionale a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa o abbia riportato un infortunio proprio in ragione della precedente violazione delle norme precauzionali da parte del datore di lavoro. In tali ipotesi quest’ultimo sarà chiamato a rispondere del reato di lesioni colpose, ove vi sia la querela del lavoratore, ovvero del reato di omicidio colposo, a seconda della gravità della lesione.

Si tratta peraltro di reati, inseriti nella struttura del codice penale, per cui l’essere stati commessi in violazione delle regole in materia di infortuni sul lavoro costituisce un’aggravante.

Il datore, pertanto, in caso di lesioni rischierà la condanna alla reclusione da tre mesi a un anno o da uno a tre anni in caso di lesioni gravissime, nonché la condanna alla reclusione da due a sette anni in caso di omicidio colposo.

Tags: Diritto del Lavoro

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