Sanzioni al Lavoratore

Nello svolgimento dell’attività lavorativa il lavoratore può incorrere nell’applicazione di sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi e dei doveri imposti dal contratto di lavoro o dal rapporto lavorativo in generale.

Nello specifico, gli articoli 2104 e 2105 del codice civile impongono al prestatore l’osservanza dei doveri di diligenza e di fedeltà verso il datore di lavoro e nei confronti delle disposizioni che quest’ultimo impartisce, potendo, in caso di violazione, applicarsi nei confronti del lavoratore una sanzione disciplinare, individuabile a seconda della gravità dell’inosservanza.

Tali sanzioni, nonché le modalità di applicazione delle stesse, è poi specificata nell’art. 7 della legge 300/1970, c.d. Statuto dei Lavoratori, il quale prevede, in primo luogo, che le norme disciplinari relative alle sanzioni applicabili, le procedure di contestazione e l’individuazione delle infrazioni che daranno luogo all’applicazione di queste, dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione di tali informazioni in luogo accessibile a tutti.

Le norme predette dovranno applicare quanto stabilito in materia dagli accordi e dai contratti collettivi, in caso esistano e, in nessuna ipotesi, il datore di lavoro potrà adottare un provvedimento disciplinare senza aver preventivamente contestato al lavoratore la condotta addebitatagli e senza avergli dato la possibilità di difendersi relativamente a tale incolpazione.

In altri termini, il lavoratore non potrà mai vedersi applicata una sanzione senza conoscerne il motivo e senza aver avuto la possibilità di far valere le sue ragioni con il datore, anche, eventualmente, ricorrendo all’assistenza di un rappresentante dell’associazione sindacale a cui aderisce ovvero alla quale ha conferito mandato.

L’art. 7 statuisce altresì che non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro, ferma restando la normativa sul licenziamento, contenuta nella legge 604/1966, che rappresenta la evidentemente la sanzione più grave cui può farsi riferimento ogni volta che la condotta del lavoratore sia talmente grave da far venir meno quei presupposti di fiducia necessari alla prosecuzione del rapporto di lavoro.

Multa

Non può essere disposta una multa per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.

Una volta effettuata la contestazione per iscritto, la sanzione individuata come opportuna dal datore di lavoro non potrà comunque essere applicata prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione stessa.

Avverso detta applicazione il lavoratore potrà sempre adire l’autorità giudiziaria tramite un Avvocato del Lavoro, contestandone la legittimità, ovvero chiedere che sia costituito un collegio di conciliazione e arbitrato chiamato a decidere sull’applicazione e sulla sussistenza dei presupposti della sanzione.

Oltre alle sanzioni disciplinari, il lavoratore può incorrere anche in responsabilità amministrativa o addirittura penale, ove si renda responsabile di una condotta che costituisce un illecito, come è nel caso in cui si rendano responsabili di violazioni inerenti l’igiene del lavoro o quelle relative all’indebita percezione di prestazioni economiche e sanitarie nell’ambito di assicurazioni sociali ed obbligatorie. Sarà necessario, di volta in volta, far riferimento alle numerose leggi speciali presenti in materia.

 

Tags: Diritto del Lavoro

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