Obbligo trasmissione Querela incidentale ad Autorità competente

giudice di pace romaNel caso di proposizione di querela di falso contro la dichiarazione di un pubblico ufficiale, ci si chiede:

Se la querela è proposta in via incidentale, nel ricorso introduttivo o durante la trattazione della causa, il giudice deve necessariamente trasmettere la querela all'autorità competente o può astenersi perchè non rileva il fondamento della prova per la querela?

Il problema sta nel verificare se in capo al giudice vi è un obbligo, oppure una facoltà di esercizio o meno della trasmissione degli atti.

In questo secondo caso il giudice diverrebbe un soggetto per il filtro, con astratta possibilità di limitazione del diritto di difesa (art 24 Costituzione) qualora i termini dei 90 giorni per proporre querela di parte fossero scaduti (maggior parte dei giudizi i termini sono scaduti).

Il caso del giudice di Pace, ricorso avverso la Multa e la querela di falso

Nel caso di specie l'esame della disciplina della trasmissione degli atti alla procura è stato sollevato da un Ricorso contro un provvedimento amministrativo (multa) presso un giudice di pace (Tribunale di Genzano di Roma - Sezione distaccata di Velletri (Rm)), il quale avrebbe negato la possibilità della trasmissione della querela incidentale o degli atti in procura in quanto, a suo parere, egli eserciterebbe la figura di "filtro", non accettando di trasmettere gli atti carenti di prova (nel caso di specie querela di falso in atto pubblico).

Tesi Contrapposta: SI all'Obbligatorietà

Invero, il giudice investito di querela incidentale, o che viene a conoscenza di notizia di reato perseguibile d'ufficio durante l'esericizio della propria funzione è obbligato alla trasmissione degli atti al magistrato del pubblico ministero per tutte le verifiche del caso ex articolo 331 del codice di procedura penale.

Codice di Procedura Civile

Le norme del codice di procedura civile, d'altro canto, non aiutano la risoluzione del caso.

Art. 221 cpc Modo di proposizione e contenuto della querela

La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finchè la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.

La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza.

È obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero.

Art 313 Codice di Procedura Civile

Se è proposta querela di falso,  il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento.

Precisazione sull'Autonomia del Giudizio penale vs civile

Si ricorda e precisa che la sentenza della Cassazione sezione Civile 28/05/2007 n° 12399: ha definitivamente affermato che “la sentenza che decide sulla querela di falso non è una sentenza parziale (cioè non definitiva) ma rappresenta l’epilogo di un procedimento che – pur se, come nella specie, attivato in via incidentale – è comunque autonomo che ha per oggetto l’accertamento della falsità o meno di un atto avente fede privilegiata”.

Tags: Diritto Penale

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