Astensione degli avvocati penalisti e legittimità del rinvio nell'udienza

L'astensione collettiva degli avvocati penalisti è regolata dal Codice di Autoregolamentazione delle Astensioni dalle Udienze degli Avvocati, adottato il 4 aprile 2007 dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura, dall'Unione delle Camere Penali Italiane e dalle principali associazioni forensi, ritenuto idoneo dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera n. 7/749 del 13 dicembre 2007.

La natura giuridica di tale atto è stata definitivamente chiarita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 40187/2014): il Codice costituisce fonte di diritto oggettivo con valore di normativa secondaria o regolamentare, efficace erga omnes ai sensi dell'art. 101, comma 2, Cost. Ne consegue che i giudici sono tenuti a darvi applicazione al pari di qualunque altra norma di rango sub-primario, senza poterla liberamente disattendere in nome di considerazioni d'opportunità processuale.

La regola generale: il rinvio è dovuto solo per atti difensivi ancora pendenti

Il principio fondamentale ricavabile dall'art. 3 del Codice di autoregolamentazione è che l'astensione integra un legittimo impedimento a comparire e impone il rinvio soltanto in relazione «ad atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore». Il rinvio, pertanto, non è dovuto in via automatica per il solo fatto della comunicata adesione all'astensione, ma soltanto laddove residui un atto processuale della difesa che non è ancora stato compiuto.

Ne deriva una regola di distinzione netta: quando la discussione si è già compiutamente svolta, la fase per cui è richiesta la partecipazione attiva del difensore è esaurita, e l'astensione sopravvenuta non può costituire ostacolo alla pronuncia della sentenza. La deliberazione e la redazione del dispositivo non richiedono la presenza delle parti; la Cassazione ha del resto ribadito che in contesti di trattazione non orale, nei quali non è prevista alcuna partecipazione del difensore, l'istanza di rinvio per astensione è del tutto «priva di effetti» (Cass. pen., Sez. III, n. 2053/2025; Sez. III, n. 11178/2025).

Questa impostazione tutela il corretto equilibrio tra il diritto all'astensione — espressione della libertà sindacale forense — e i principi di ragionevole durata del processo e di divieto di abuso degli strumenti processuali: l'astensione non può trasformarsi in uno strumento di dilazione illimitata della decisione quando la difesa ha già compiuto la propria funzione.


L'eccezione: l'udienza di repliche e il diritto all'ultima parola

Il quadro muta radicalmente quando l'astensione viene comunicata in occasione di un'udienza specificamente destinata alle controdeduzioni della pubblica accusa rispetto alla precedente discussione della difesa. In questo caso, la fase della discussione non è ancora chiusa, e l'astensione torna a incidere su un atto difensivo concretamente pendente.

L'art. 523 c.p.p. disciplina lo svolgimento della discussione finale con una sequenza procedimentale precisa e vincolante. Il comma 1 prevede che, esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori formulino e illustrino le rispettive conclusioni. Il comma 4 riconosce la facoltà di replicare — una sola volta, «nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari» — tanto al pubblico ministero quanto ai difensori. Il comma 5, infine, enuncia una garanzia assoluta: «in ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano».

Questa ultima disposizione non è una mera indicazione di ordine formale: è un presidio strutturale del diritto di difesa, sanzionato con la nullità della sentenza pronunciata in sua violazione. La Corte di Cassazione ha chiarito che, dell'intera sequenza delineata dall'art. 523 c.p.p., la nullità colpisce esclusivamente la lesione di questo diritto: «la sentenza è nulla solo per la violazione del diritto di replica che spetta all'imputato e al suo difensore (comma 5 dell'art. 523 c.p.p.)» (Cass. pen., Sez. II, n. 11600/2026), con conseguente applicazione del principio di tassatività delle nullità ex art. 177 c.p.p. per ogni altra irregolarità nella conduzione della discussione.

Quando dunque l'udienza è fissata per consentire al PM di replicare alla discussione della difesa, quest'ultima ha ancora da esercitare — se lo domanda — il proprio diritto di replica finale. Tale atto è strutturalmente collocato dopo le controdeduzioni dell'accusa, non prima. Sino a che non vi abbia rinunciato espressamente e in modo formale, il diritto permane e la sua lesione determina nullità ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 523, comma 5 c.p.p.

Applicabilità al giudizio di appello: il rinvio dell'art. 602 c.p.p.

Il regime appena descritto non è confinato al primo grado di giudizio. L'art. 602 c.p.p., che governa il dibattimento di appello, richiama espressamente le disposizioni sull'istruzione dibattimentale e sulla discussione previste per il giudizio di primo grado, ivi compreso l'art. 523 c.p.p. nella sua integralità.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente confermato questa estensione, con pronunce riferite a fattispecie concretamente insorte in sede di appello:

  • Cass. pen., Sez. IV, n. 31145/2024 ha applicato direttamente il comma 5 dell'art. 523 c.p.p. a un'udienza dibattimentale di appello, ribadendo che «la facoltà dell'imputato e del suo difensore di avere la parola per ultimi se la domandano è prevista, a pena di nullità, dall'art. 523, comma 5, cod. proc. pen.»;
  • Cass. pen., Sez. III, n. 16090/2025 ha esaminato la censura relativa all'omessa concessione del diritto di replica e di ultima parola al difensore rispetto alle conclusioni depositate dal Procuratore generale, qualificandola come nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.;
  • Cass. pen., Sez. III, n. 27671/2026 ha ribadito l'operatività del Codice di autoregolamentazione come «testo di normazione secondaria» anche nel giudizio di cassazione, escludendone l'applicazione soltanto per le prestazioni qualificate come «indispensabili» dall'art. 4 del Codice stesso;
  • Cass. pen., Sez. V, n. 13947/2026 ha da ultimo riaffermato il principio secondo cui «la discussione si configura come l'apice del processo», momento in cui «si esplicano nella massima estensione le garanzie difensive, la cui violazione è causa di nullità della fase e degli atti consecutivi» ai sensi dell'art. 185, comma 1, c.p.p.

Il rinvio come obbligo processuale: condizioni e oneri formali

Alla luce di quanto esposto, il rinvio dell'udienza fissata per le repliche dell'accusa — quando il difensore abbia regolarmente comunicato la propria adesione all'astensione — non è una mera concessione discrezionale del collegio, bensì un obbligo processuale, almeno fintanto che non sia escluso con certezza che la difesa voglia avvalersi del diritto all'ultima parola.

Affinché l'istanza di rinvio per astensione sia efficace e vincolante, occorre tuttavia che siano rispettati i requisiti formali stabiliti dall'art. 3 del Codice di autoregolamentazione e verificati dalla Cassazione (Sez. I, n. 27048/2017): la comunicazione dell'adesione deve avvenire con almeno due giorni di anticipo rispetto all'udienza, per iscritto, depositata in cancelleria e notificata agli altri avvocati costituiti. «L'onere di provare il pieno e compiuto adempimento della regola è a carico di chi ne domanda l'applicazione» (Cass. pen., Sez. I, n. 27048/2017).

Deve essere altresì verificato che il procedimento non rientri nelle categorie per le quali l'astensione è inammissibile in quanto relativa a prestazioni «indispensabili» ai sensi dell'art. 4 del Codice: misure cautelari, arresti e fermi in flagranza, giudizi direttissimi, processi a rischio di prescrizione imminente, tra le principali (Cass. pen., Sez. III, n. 27671/2026; Sez. III, n. 11178/2025).

Conclusioni: il criterio discretivo è la pendenza di atti difensivi

Il filo conduttore della disciplina sull'astensione forense nel processo penale è uno solo: il rinvio è dovuto quando residua un atto processuale della difesa ancora da compiere, ed è invece ingiustificato quando tali atti sono già stati esauriti.

Nell'udienza destinata alle repliche della pubblica accusa, il diritto della difesa alla parola per ultima — sancito a pena di nullità dall'art. 523, comma 5 c.p.p. e operante sia in primo grado sia in appello per il tramite dell'art. 602 c.p.p. — è un atto processuale concretamente pendente. La sua eventuale omissione inficerebbe di nullità la sentenza pronunciata, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 185 c.p.p. Il collegio non può quindi ignorare la comunicata astensione del difensore e procedere alla decisione, senza prima aver offerto alla difesa la concreta possibilità di esercitare o rinunciare espressamente a quel diritto.

La corretta perimetrazione del diritto all'astensione — né come strumento di ostruzione processuale né come interesse sacrificabile sull'altare della speditezza del giudizio — passa dunque dall'analisi puntuale dello stato della discussione al momento in cui l'astensione opera: non è la comunicazione dell'astensione a legittimare il rinvio, bensì la struttura processuale degli atti ancora aperti.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Normativa

  • Art. 523 c.p.p. — Svolgimento della discussione
  • Art. 602 c.p.p. — Dibattimento di appello
  • Artt. 177, 178, 185 c.p.p. — Tassatività e conseguenze delle nullità
  • Codice di Autoregolamentazione delle Astensioni dalle Udienze degli Avvocati, adottato il 4 aprile 2007 (OUA, UCPI e altre associazioni forensi), artt. 3 e 4

Giurisprudenza

  • Cass. pen., SS.UU., n. 40187/2014 — natura giuridica del Codice di autoregolamentazione
  • Cass. pen., Sez. I, n. 27048/2017 — onere di prova della regolare comunicazione dell'adesione
  • Cass. pen., Sez. IV, n. 31145/2024 — art. 523, comma 5 c.p.p. in appello
  • Cass. pen., Sez. III, n. 2053/2025 — astensione e trattazione non orale
  • Cass. pen., Sez. III, n. 11178/2025 — prestazioni indispensabili ex art. 4 Codice
  • Cass. pen., Sez. III, n. 16090/2025 — replica del Procuratore generale e ultima parola della difesa in appello
  • Cass. pen., Sez. II, n. 11600/2026 — tassatività della nullità ex art. 523, comma 5 c.p.p.
  • Cass. pen., Sez. III, n. 27671/2026 — Codice di autoregolamentazione come normazione secondaria
  • Cass. pen., Sez. V, n. 13947/2026 — discussione come apice del processo e nullità per omissione
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